Storno assegno con firma apocrifa legittimo se accredito salvo buon fine (ABF Collegio di Palermo n. 846 del 29.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’accredito sul conto corrente dell’importo di un assegno trasferito alla banca per l’incasso si intende effettuato salvo incasso, ai sensi dell’art. 1829 c.c., richiamato dal successivo art. 1857 c.c.. Ne consegue che la banca può legittimamente procedere allo storno dell’importo accreditato quando emerga un vizio del titolo, quale la firma apocrifa del traente. La clausola contrattuale che prevede l’accredito con riserva di verifica e salvo buon fine è espressione della medesima regola e abilita l’intermediario ad addebitare in qualsiasi momento le somme accreditate. Il riaddebito non integra quindi una condotta scorretta o illegittima, ma l’esercizio di una facoltà riconosciuta dalla legge e dal contratto.
Il Fatto
Il ricorrente aveva concluso una transazione commerciale avente ad oggetto una partita di olio, ricevendo in pagamento un assegno bancario tratto, apparentemente, da altro correntista dell’intermediario resistente. L’assegno veniva versato sul conto corrente intrattenuto dal ricorrente presso il medesimo intermediario e l’importo di € 1.230,00 veniva accreditato salvo buon fine.
Nei giorni successivi l’apparente traente contestava l’addebito dell’assegno, negando di aver partecipato alla transazione e segnalando il furto del carnet degli assegni. L’intermediario, in applicazione dell’art. 1829 c.c. e della clausola contrattuale salvo buon fine, stornava l’importo “per firma apocrifa”. Il ricorrente adiva quindi l’ABF chiedendo il riaccredito della somma, mentre l’intermediario resistente chiedeva il rigetto del ricorso.
La motivazione del Collegio
La questione sottoposta al Collegio riguarda la correttezza della condotta dell’intermediario in relazione allo storno del versamento di un assegno recante firma apocrifa. Il ricorrente chiedeva la condanna al riaccredito dell’importo versato, ma la domanda non è stata accolta.
Il Collegio muove dalla regola generale dettata dall’art. 1829 c.c., richiamato dal successivo art. 1857 c.c.: l’accreditamento sul conto corrente del cliente dell’importo di un assegno trasferito alla banca per l’incasso deve ritenersi effettuato salvo incasso. Si tratta di un principio che attribuisce all’intermediario la possibilità di verificare l’esito effettivo del titolo prima di considerare definitiva la disponibilità delle somme.
A questa regola legale si affianca la previsione contrattuale richiamata dal Collegio: l’art. 21 del contratto di conto corrente stabilisce che l’importo degli assegni bancari è accreditato con riserva di verifica e salvo buon fine, con conseguente diritto della banca di addebitare in qualsiasi momento le somme accreditate. La clausola negoziale, pertanto, non fa che riprodurre sul piano pattizio il medesimo assetto di interessi delineato dal legislatore.
Alla luce di queste premesse, il riaddebito operato dall’intermediario risulta conforme sia alla legge sia al contratto. Il Collegio ha quindi rigettato la domanda di riaccredito, non ravvisando alcuna condotta scorretta dell’intermediario resistente. La decisione conferma la centralità della clausola salvo buon fine nella gestione dei versamenti di assegni e l’ampiezza della facoltà di storno riconosciuta alla banca in presenza di titoli risultati viziati.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.