Segnalazione in SIC: validità del preavviso e irrilevanza del consenso privacy (ABF Collegio di Roma n. 702 del 26.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
La segnalazione di informazioni negative nei sistemi di informazione creditizia può prescindere dall’acquisizione del consenso al trattamento dei dati personali e può essere mantenuta anche in caso di revoca del consenso. Il preavviso di segnalazione costituisce requisito formale della segnalazione, ma la sua prova non richiede necessariamente un codice a barre riportato sulla missiva. In assenza del barcode, la prova della ricezione si raggiunge con la compresenza di almeno due riscontri documentali del vettore: coincidenza della data con quella del preavviso, corrispondenza del numero del contratto di finanziamento, compatibilità della data di recapito con quella di emissione. Il sistema di spedizione tracciato con GPS, codice univoco e registrazione di destinatario, data e ora del recapito è conforme alla normativa sui sistemi di recapito a data e ora certa.

Il Fatto

La ricorrente contesta la segnalazione in SIC effettuata dall’Intermediario resistente per il ritardo nei pagamenti di un prestito personale, stipulato a ripiano di uno sconfinamento su conto corrente. Sotto il profilo formale deduce due vizi: la disciplina privacy sottoscritta non sarebbe aggiornata e il preavviso di segnalazione sarebbe carente, perché inviato a un indirizzo non confrontabile con quello contrattuale e privo di barcode. Domanda la cancellazione della segnalazione e il risarcimento del danno all’immagine.

L’Intermediario resiste e ricostruisce la sequenza: contratto di finanziamento del 2015; sconfinamento non autorizzato dal 2020; comunicazioni inviate a un indirizzo risultato “sconosciuto”; prestito personale con garanzia cambiaria del novembre 2020, stipulato allo stesso indirizzo; missiva del 14 aprile 2021 con invito al pronto pagamento e avvertenza di segnalazione in caso di inadempimento. Insiste per il rigetto.

La motivazione del Collegio

Il Collegio restringe l’oggetto della controversia alla segnalazione di ritardo relativa al prestito personale e la esamina nei due soli profili formali prospettati. Sul primo, relativo al modulo privacy non aggiornato, il Collegio richiama l’orientamento condiviso dei Collegi territoriali (Coll. Roma, dec. n. 1255 del 2023): la segnalazione di informazioni negative nei SIC può prescindere dall’acquisizione di un consenso al trattamento dei dati personali e può essere mantenuta in caso di revoca. Il rilievo è quindi infondato.

Sul secondo profilo, il Collegio rileva che la prima segnalazione visibile era quella di settembre 2022, ma non era la prima in assoluto. Con provvedimento comunicato il 28 ottobre 2025 chiede all’Intermediario la produzione della documentazione comprovante le segnalazioni anteriori. Dall’integrazione documentale emerge che la prima segnalazione di ritardo risale al 31 agosto 2021 e che già nelle controdeduzioni era stata prodotta una lettera di preavviso del 14 luglio 2021, restituita al mittente il 27 luglio con causale “sconosciuto”.

Il Collegio verifica l’indirizzo: quello riportato nel tracking del vettore coincide con quello indicato dalla ricorrente nel contratto di prestito oggetto della segnalazione. Quanto al metodo di spedizione, statuisce che i sistemi con tracciatura GPS, codice a barre univoco e registrazione di destinatario, data e ora del recapito sono in linea con la normativa sui sistemi di recapito a data e ora certa.

Il passaggio decisivo riguarda la prova della ricezione. I Collegi concordano nel ritenerla raggiunta quando vi è coincidenza tra i codici a barre delle evidenze e quelli delle comunicazioni (Coll. Roma, dec. n. 7904 del 2020 e Coll. Roma, dec. n. 7837 del 2020). Nel caso di specie la missiva non riporta un codice riconducibile al barcode del tracking. In tale evenienza l’orientamento condiviso richiede la compresenza di almeno due fattispecie tra: coincidenza delle date, corrispondenza del numero di contratto, compatibilità della data di recapito con quella di emissione.

Il Collegio accerta che i requisiti sono soddisfatti (per un’ipotesi analoga Coll. di Roma, dec. n. 4983 del 2025): preavviso del 14 luglio 2021, accettazione del vettore del 22 luglio, riferimento al numero di contratto nella documentazione del vettore, tentativo di recapito del 27 luglio 2021. Anche la seconda doglianza è infondata. La domanda risarcitoria resta assorbita e il ricorso è respinto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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