Firma elettronica incompleta legittima il rifiuto bancario nella portabilità dei pagamenti (ABF Collegio di Roma n. 4387 del 14.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
La richiesta di trasferimento dei servizi di pagamento connessi al conto, disciplinata dall’art. 126-quinquiesdecies del TUB, deve essere accompagnata da una firma del cliente idonea e verificabile, che consenta all’intermediario di radicamento di accertare i poteri di firma della banca richiedente in sostituzione del correntista. Il rifiuto opposto dalla banca destinataria è legittimo quando il modulo rechi la sola impronta digitale attribuibile all’istituto richiedente e la sezione riservata alla firma del cliente risulti non adeguatamente compilata. In tale ipotesi non è configurabile alcuna responsabilità per la mancata finalizzazione della portabilità e non spetta l’indennizzo previsto dall’art. 126-septiesdecies del TUB, né il rimborso dei canoni addebitati, quando il ricorrente non alleghi né quantifichi un danno risarcibile e non chiarisca le spese di cui domanda la ripetizione.

Il Fatto

La ricorrente chiedeva il trasferimento del conto corrente presso un nuovo istituto a partire dal 19 novembre 2024. La banca di radicamento rifiutava il trasferimento perché il modulo inviato dalla nuova banca era privo di una valida firma del titolare del conto. Nel frattempo la correntista cessava di utilizzare il rapporto e, per effetto dell’addebito continuativo dei canoni, maturava un saldo negativo, poi ripianato dopo una richiesta di pagamento ricevuta il 15 agosto 2025.

Con ricorso del 15 agosto 2025, preceduto da reclamo riscontrato negativamente, la ricorrente domandava l’accertamento della responsabilità dell’intermediario per la mancata definizione della portabilità nei termini di legge, la condanna all’indennizzo e la restituzione dei canoni addebitati dopo l’istanza inesitata. In subordine chiedeva la chiusura del conto senza oneri. L’intermediario eccepiva l’inammissibilità del ricorso, diretto a ottenere una condanna a un facere infungibile, e nel merito concludeva per il rigetto.

La motivazione del Collegio

Il Collegio respinge anzitutto l’eccezione di inammissibilità. La domanda non mira a una condanna a un facere infungibile, bensì all’accertamento della responsabilità dell’intermediario per la mancata finalizzazione della portabilità nei termini di legge. Il perimetro del giudizio è quindi quello dell’accertamento, con la conseguente condanna alle conseguenze economiche previste dalla disciplina del settore.

Nel merito emerge che la banca richiedente aveva inviato quattro richieste di portabilità, rispettivamente il 19/11/2024, il 28/11/2024, il 19/12/2024 e il 10/02/2025. L’intermediario eccepiva che nel modulo mancava la firma del cliente e che l’impronta digitale apposta in calce era attribuibile unicamente alla banca richiedente. Per procedere al trasferimento occorreva, invece, verificare i poteri di firma della banca in sostituzione del correntista.

La banca subentrante replicava che il modulo era stato sottoscritto mediante firma elettronica avanzata, confermata dall’impronta digitale in calce, e che nessun altro intermediario aveva rifiutato richieste analoghe. Il Collegio, non potendo esaminare il modulo perché nella disponibilità della banca di radicamento, disponeva integrazione istruttoria chiedendo a entrambe le parti la produzione del documento.

All’esito dell’istruttoria il Collegio rileva che la sezione relativa alla firma appare vuota, poiché la procedura prevede l’apposizione della firma elettronica tramite canale di banca a distanza, come indicato nella parte finale dei moduli. I moduli, in altri termini, non risultavano adeguatamente compilati nella parte della firma. Ne deriva la legittimità della condotta della banca resistente, che aveva fornito al cliente e alla banca terza esatte istruzioni rimaste prive di seguito.

Il Collegio stigmatizza in via generale l’orientamento che censura gli intermediari quando eccepiscono oneri formali non necessari; nel caso concreto, tuttavia, l’eccezione è fondata perché la firma del cliente non era verificabile. Quanto alle pretese economiche, la ricorrente non ha individuato alcun quantum risarcibile né indicato i criteri di specificazione. La chiusura del conto, inoltre, è stata determinata dal saldo negativo, come la stessa ricorrente ha dato atto, e le spese addebitate non sono state chiarite. La domanda è pertanto infondata e il ricorso è respinto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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