Concessioni demaniali marittime, obbligo di gara e silenzio del Comune (TAR Lazio n. 65 del 03.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Sussiste l’interesse legittimo pretensivo del richiedente una concessione demaniale marittima a finalità turistico-ricreativa, con conseguente obbligo dell’amministrazione di concludere il procedimento con provvedimento espresso ai sensi dell’art. 2, comma 1, legge n. 241/1990, a prescindere dall’esito della domanda. Nel definire l’istanza il Comune deve anzitutto verificare il rispetto della quota minima del 50% di spiaggia libera e può valutare discrezionalmente l’opportunità di mantenere l’arenile nella disponibilità dell’operatore privato. Ove proceda all’affidamento, deve applicare l’art. 12 della direttiva 2006/123/CE e indire una gara, non essendo più adeguato il modello informale dell’art. 37 cod. nav.; l’obbligo può escludersi solo in presenza congiunta di mancanza di scarsità della risorsa e di assenza di interesse transfrontaliero.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di un complesso turistico-alberghiero attivo da decenni e confinante con un tratto di arenile del Comune di Gaeta, presenta in data 04/04/2024 istanza ex art. 36 cod. nav. per ottenere in concessione una porzione di spiaggia destinata alla sola posa di ombrelloni, sdraio, lettini e camminamenti.
L’amministrazione comunale non si pronuncia. Il ricorrente propone ricorso ex art. 117 c.p.a. per accertare l’illegittimità del silenzio inadempimento e ottenere la condanna a provvedere, con eventuale nomina di un commissario ad acta. Il Comune si costituisce eccependo l’inammissibilità per difetto di interesse, sostenendo che l’istanza non potrebbe comunque essere accolta.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge l’eccezione preliminare. Poiché la domanda incide su un interesse legittimo pretensivo, e non su una posizione di mero fatto o di diritto soggettivo, l’interesse alla decisione sussiste a prescindere dall’esito negativo dell’istanza. L’obbligo di concludere il procedimento con provvedimento espresso discende dall’art. 2, comma 1, legge n. 241/1990.
Nel merito il ricorso è fondato. È incontestata l’inerzia del Comune, il quale è tenuto a pronunciarsi entro novanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, salva ogni valutazione discrezionale. Il Tribunale fissa i principi cui l’amministrazione dovrà attenersi.
Anzitutto il Comune deve accertare il mantenimento della quota minima del 50% di pubblica fruizione prevista dall’art. 7, comma 5, legge regionale n. 8/2015. Può poi valutare se affidare l’arenile alla gestione privata o lasciarlo alla libera collettività: il consumo non proporzionato degli spazi di spiaggia libera contrasterebbe con i principi costituzionali di solidarietà e tutela dell’ambiente, come affermato dal Cons. Stato n. 4480 del 20.05.2024.
Superata tale valutazione, l’amministrazione deve applicare l’art. 12 della direttiva 2006/123/CE, costituendo la procedura competitiva la regola, salvo che un’adeguata istruttoria dimostri la non scarsità della risorsa. Anche in caso contrario si applica l’art. 49 T.F.U.E. quando la concessione presenti interesse transfrontaliero certo, da presumersi fino a prova contraria.
Quanto alle modalità, il Collegio non segue l’orientamento tradizionale che ammetteva la procedura informale dell’art. 37 cod. nav.. Aderisce invece al più recente indirizzo del Cons. Stato n. 10131/2024 del 16.12.2024, che, anche alla luce della legge n. 166/2024, ritiene necessaria la previa indizione di una gara con bando recante oggetto, durata, canone, requisiti e criteri di aggiudicazione improntati a parità di trattamento e massima partecipazione.
Il Comune è quindi tenuto a provvedere sull’istanza secondo tali principi. Per l’ipotesi di persistente inerzia si designa commissario ad acta il Comandante della Capitaneria di Porto di Gaeta, con spese poste a carico del Comune soccombente.
Nota della Redazione
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