Diniego di rinnovo del permesso di soggiorno e condanne per stupefacenti (TAR Puglia n. 1376 del 13.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
La condanna irrevocabile per reati in materia di stupefacenti integra, ai sensi dell’art. 4, comma 3, d.lgs. n. 286/1998, causa ostativa al rilascio e al rinnovo del permesso di soggiorno, senza che l’Amministrazione debba procedere ad autonoma valutazione di pericolosità sociale in concreto. Il legislatore ha operato a monte una valutazione presuntiva, correlata alla tipologia di reato e all’oggetto della tutela penale. La declaratoria di incostituzionalità degli artt. 4, comma 3, e 5, comma 5, d.lgs. n. 286/1998 concerne i soli fatti di lieve entità ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 e non è estensibile alle condanne per fatti non lievi. Resta fermo l’obbligo di motivazione sul piano concreto, che include la verifica della sistemazione alloggiativa e dei vincoli familiari.

Il Fatto

Il ricorrente, cittadino albanese, ha chiesto il 29 novembre 2021 il rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato. Con decreto del 9 ottobre 2023, notificato il 4 settembre 2024, il Questore della Provincia di Lecce ha rigettato l’istanza e ha intimato allo straniero di lasciare il territorio nazionale entro quindici giorni.

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento davanti al TAR Puglia, sede di Lecce, deducendo la violazione degli artt. 5, comma 5, e 9, comma 4, d.lgs. n. 286/1998, nonché il difetto di motivazione e di istruttoria. La tutela cautelare monocratica e poi collegiale è stata respinta. La causa è giunta alla decisione di merito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio conferma integralmente le valutazioni già espresse in sede cautelare e respinge il ricorso perché palesemente infondato. L’istruttoria della Questura ha evidenziato a carico del ricorrente una pluralità di condanne definitive, tra cui quelle per detenzione illecita di sostanze stupefacenti, per maltrattamenti in famiglia e per il reato di cui all’art. 73, comma 1-bis, d.P.R. n. 309/1990, per un complessivo rilevante periodo di reclusione.

Il Tribunale richiama l’art. 4, comma 3, d.lgs. n. 286/1998, che non ammette in Italia lo straniero condannato, anche con sentenza non definitiva, per reati in materia di stupefacenti o per i reati di cui all’art. 380, commi 1 e 2, cod. proc. pen. Secondo la consolidata giurisprudenza amministrativa richiamata (Cons. Stato, Sez. III, n. 1801 del 2018, n. 5839 del 2018, n. 2818 del 2016, n. 5014 del 2016), la norma non esige l’accertamento in concreto della pericolosità sociale, avendo il legislatore operato una valutazione presuntiva a monte.

Il Collegio esclude l’applicabilità della sentenza della Corte costituzionale n. 88 del 2023, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt. 4, comma 3, e 5, comma 5, d.lgs. n. 286/1998 con esclusivo riferimento ai fatti di lieve entità ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990. Le condanne del ricorrente non attengono a fatti di lieve entità, come chiarito anche da Cons. Stato, Sez. III, n. 6545 del 2024. Richiama inoltre la conformità a Costituzione delle presunzioni legali in materia, salvo ragioni umanitarie e solidaristiche (Corte cost. n. 148 del 2008, n. 202 del 2013).

La valutazione amministrativa è ritenuta corretta e congruamente motivata anche sul piano concreto: rilevano le condotte penalmente illecite, la mancanza di sistemazione abitativa, l’insufficienza del reddito e l’assenza di effettivi rapporti di convivenza familiare. L’art. 5, comma 5, ultimo capoverso, d.lgs. n. 286/1998 non trova applicazione, anche in ragione della condanna per maltrattamenti e dell’età adulta dei figli. L’assenza di idoneo alloggio, requisito essenziale ex art. 22, comma 2, lett. b), d.lgs. n. 286/1998 e art. 9, comma 4, lett. c), d.P.R. n. 394/1999, non è irregolarità amministrativa sanabile (Cons. Stato, Sez. III, n. 4084 del 2016). Il comodato gratuito del 13 maggio 2024, successivo al decreto, non è idoneo a incidere sulla legittimità del provvedimento. Il ricorso è respinto, con compensazione delle spese e conferma del rigetto del patrocinio a spese dello Stato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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