L’annullamento della nomina non cancella l’esperienza direttiva effettivamente svolta (Cons. Stato n. 9288 del 25.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’annullamento giurisdizionale della delibera con cui il C.S.M. ha conferito un incarico direttivo non travolge il dato effettivo dell’esercizio delle funzioni nel periodo in cui esse sono state svolte. Ai fini della maturazione del termine quadriennale di cui all’art. 194 ord. giud., rileva il possesso effettivo dell’ufficio e, cioè, il concreto svolgimento della funzione, e non la validità dell’atto di investitura. L’effetto ex tunc dell’annullamento incontra il limite del principio di effettività — quod factum infectum fieri nequit — e non può relegare all’irrilevanza giuridica il patrimonio esperienziale acquisito dal magistrato. Tale esperienza è opponibile ai terzi, a determinati fini, quando unicamente rilevi l’effettività delle funzioni svolte nel momento in cui furono svolte, indipendentemente dalle successive vicende giuridiche del loro legittimo esercizio. Il requisito legittimante si àncora dunque al possesso effettivo, non alla stabilità dell’atto che lo ha consentito.

Il Fatto

Il ricorrente, procuratore aggiunto presso un ufficio requirente di grandi dimensioni, partecipava alla procedura per il conferimento dell’incarico direttivo di procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catania, conclusa con la nomina del controinteressato.

Questi era stato nominato procuratore presso un altro Tribunale nel 2018, assumendo le funzioni dal 29 marzo 2018; la delibera di nomina era stata annullata dal giudice amministrativo, con pronuncia confermata in appello, e il C.S.M. aveva rieditato il potere nel novembre 2020. Il ricorrente impugnava la nomina sostenendo la carenza del requisito quadriennale di legittimazione alla data di vacanza del posto, oltre a vizi motivazionali della comparazione. Il TAR Lazio respingeva il ricorso; seguiva appello.

La Motivazione della Corte

Il Collegio, applicando il principio della ragione più liquida, prescinde dalle eccezioni preliminari di inammissibilità e affronta il merito, respingendo tutti i motivi.

Sul primo motivo, il Consiglio di Stato osserva che l’art. 194 ord. giud. àncora espressamente il requisito al giorno in cui il magistrato ha assunto effettivo possesso dell’ufficio. Il riferimento letterale al possesso effettivo comporta che rilevi il concreto svolgimento della funzione: circostanza, questa, pacifica nel caso di specie, avendo il controinteressato preso possesso dell’ufficio sulla base della delibera del 2018. L’effetto retroattivo dell’annullamento non può cancellare nella sua materialità un fatto realmente avvenuto. Il Collegio richiama il principio di effettività e i brocardi factum infectum fieri nequit e ad impossibilia nemo tenetur, rilevando che la retroattività del giudicato trova un limite intrinseco nel sopravvenuto mutamento della realtà, che può integrare semmai il presupposto del risarcimento per impossibile esecuzione ex art. 112, comma 3, c.p.a.

L’esercizio delle funzioni dirigenziali, ancorché illegittimo, ha inciso sull’assetto dell’ufficio e sul patrimonio esperienziale del soggetto: patrimonio non opponibile al ricorrente vittorioso, che potrà avvalersi della fictio iuris della retrodatazione dell’anzianità, ma opponibile ai terzi quando rilevi l’effettività delle funzioni svolte. Il Collegio richiama Cons. St., sez. IV, n. 4913 del 2010 e Cons. St., sez. IV, n. 4092 del 2012. Sul piano sistematico, la tesi opposta confliggerebbe con il principio di continuità nella reggenza degli uffici e con il principio di temporaneità delle funzioni direttive e semidirettive di cui agli artt. 45 e 46 del d.lgs. n. 160 del 2006, consentendo un’elusione dei termini quadriennali e ottocennali.

Quanto agli altri motivi, il Collegio ritiene che la delibera abbia espresso un giudizio di piena equivalenza sul piano del merito, incentrando la preferenza sulle attitudini direttive. Non sussiste alcun automatismo di prevalenza della funzione direttiva: il C.S.M. ha comparato in concreto le esperienze, valorizzando l’ampiezza della gestione di un ufficio distrettuale rispetto al coordinamento di singoli gruppi di lavoro, la durata dell’attività requirente in materia di criminalità organizzata e il coordinamento investigativo nazionale. La sintesi redazionale della delibera non integra omissione valutativa, e il mero dato temporale delle funzioni semidirettive non colma la differenza strutturale rispetto alla funzione apicale.

L’appello è pertanto respinto, con conferma della sentenza impugnata e compensazione integrale delle spese del grado.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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