Corsi CLIL riservati alle Università, non alle Scuole di mediazione linguistica (TAR Puglia n. 133 del 11.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’insegnamento con metodologia CLIL e i relativi corsi di perfezionamento sono riservati dalla normativa vigente alle Università, statali e non statali legalmente riconosciute, incluse le telematiche. Non sussiste, allo stato, una fonte normativa che abiliti le Scuole superiori di mediazione linguistica a rilasciare la certificazione CLIL o a organizzare corsi di perfezionamento in materia. Ne consegue che il titolo conseguito presso un istituto non universitario non può essere utilmente valutato in sede di attribuzione del punteggio nelle graduatorie provinciali per le supplenze.
Il Fatto
Una docente, in servizio su sostegno, impugnava il provvedimento con cui l’Ufficio Scolastico Provinciale aveva disposto la decurtazione di tre punti dal suo punteggio nelle GPS per le classi di concorso ADMM, AM2C, AS2C, BC02, AM2B e AS2B. Il provvedimento era motivato dalla non valutabilità del titolo di perfezionamento CLIL, conseguito presso l’istituto indicato dalla ricorrente, non riconosciuto come istituto universitario abilitato. La docente aveva inoltre impugnato il successivo decreto di rettifica che confermava la decurtazione, chiedendone la sospensione in via cautelare, lamentando il rischio di retrocessione in graduatoria.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha respinto l’istanza cautelare, ritenendo il ricorso non assistito dal fumus boni iuris. In primo luogo, ha evidenziato come il ricorso non fosse stato notificato ad alcun controinteressato, essendo la ricorrente stessa a lamentare che la decurtazione l’avrebbe fatta retrocedere in graduatoria, con conseguente pregiudizio per altri candidati.
Nel merito, il Collegio ha richiamato il condivisibile orientamento del TAR Lazio e del Consiglio di Stato, secondo cui non esiste una fonte normativa che abiliti le Scuole superiori di mediazione linguistica al rilascio della certificazione CLIL o all’organizzazione di corsi di perfezionamento. L’art. 14 del D.M. 10 settembre 2010, n. 249 prevede che siano le Università, nei propri regolamenti didattici, a disciplinare i corsi di perfezionamento per l’insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera.
Tale quadro è confermato dall’art. 5 del Decreto del Direttore generale n. 6/2012 e dall’art. 4 del Decreto dipartimentale n. 1511 del 23 giugno 2022, che prescrivono che i corsi di perfezionamento per la metodologia CLIL siano realizzati da strutture universitarie, individuate attraverso appositi bandi. La Corte ha quindi concluso che l’insegnamento di tali corsi sia riservato alle Università, statali e non statali, e non anche alle Scuole superiori di mediazione linguistica.
Quanto al periculum in mora, il Tribunale ha rilevato che la ricorrente si trova attualmente in servizio fino al 30 giugno 2026, circostanza che non integra il requisito del danno grave e irreparabile. Per queste ragioni, l’istanza cautelare è stata respinta, con compensazione delle spese della fase cautelare.
Nota della Redazione
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