Sindacato sul nesso eziologico: discrezionalità tecnica del Comitato di verifica (TAR Calabria n. 2185 del 29.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Gli accertamenti sulla dipendenza di una patologia da causa di servizio rientrano nella discrezionalità tecnica del Comitato di verifica, le cui conclusioni sul nesso eziologico tra attività lavorativa e infermità si fondano su cognizioni medico-specialistiche e medico-legali. Tale valutazione non è sindacabile nel merito in sede giurisdizionale, salvo che emergano vizi del procedimento, manifesta irragionevolezza della motivazione per inattendibilità metodologica delle conclusioni, travisamento dei fatti o mancata considerazione di circostanze idonee a incidere sulla valutazione finale. Il giudice amministrativo non può sostituire il proprio apprezzamento a quello dell’organo tecnico, né attribuire rilievo a una perizia di parte che si limiti a contrapporre una diversa lettura del nesso causale. La qualificazione degli eventi di servizio come mera occasione rivelatrice, anziché concausa efficiente e determinante, costituisce espressione di tale discrezionalità e non integra di per sé eccesso di potere.
Il Fatto
Il ricorrente, Sostituto Commissario Tecnico della Polizia di Stato in quiescenza, ha chiesto l’annullamento del decreto con cui il Ministero ha rigettato la domanda di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle patologie lamentate e la conseguente concessione dell’equo indennizzo. Ha rappresentato una lunga carriera caratterizzata da servizi di ordine e sicurezza pubblica, vigilanza a obiettivi sensibili, appostamenti in condizioni climatiche avverse e attività di istruttore di tiro in poligoni esposti alle intemperie, oltre a due traumi riportati in servizio in occasione di sinistri stradali, già riconosciuti come dipendenti da causa di servizio.
La C.M.O. competente, con verbale modello B, aveva confermato la sussistenza della patologia e accertato una correlazione eziopatogenetica con il servizio, ascrivendola alla Tabella B ai fini dell’equo indennizzo. Il Comitato di Verifica, in senso contrario, ha giudicato l’infermità non dipendente da causa di servizio, qualificando gli eventi di servizio come mera occasione rivelatrice. Il decreto ministeriale ha recepito tale parere, e contro di esso il ricorrente ha proposto ricorso per eccesso di potere, affidandosi a una perizia di parte.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale individua la questione nel contrasto tra la valutazione del Comitato di verifica e le pregresse risultanze medico-legali, invocate dal ricorrente a sostegno della tesi della concausalità. Il thema decidendum è circoscritto alla contestazione del giudizio tecnico espresso dall’organo di verifica.
Richiamando un consolidato indirizzo giurisprudenziale — Consiglio di Stato, Sez. IV, 27 giugno 2017, n. 5357; 9 marzo 2017, n. 1435; 25 marzo 2014, n. 1454; 8 giugno 2009, n. 3500 — il Collegio ribadisce che gli accertamenti sulla dipendenza della patologia da causa di servizio appartengono alla discrezionalità tecnica del Comitato. La valutazione conclusiva sul nesso eziologico è sindacabile solo in presenza di vizi del procedimento o di manifesta irragionevolezza della motivazione, per inattendibilità metodologica delle conclusioni, travisamento dei fatti o mancata considerazione di circostanze rilevanti.
Nel caso concreto il Comitato ha esaminato le specifiche modalità di svolgimento del servizio e le ha ritenute, in modo non illogico né irragionevole, insufficienti a fondare un nesso di causalità o di concausalità ai sensi dell’art. 64 d.P.R. n. 1092/1973 e del d.P.R. n. 461/2001. L’organo ha dato atto di avere valutato tutti gli elementi connessi al servizio e tutti i precedenti risultanti dagli atti, comprese le indicazioni sulle modalità operative e la documentazione medica allegata.
La Corte sottolinea la coerenza del percorso argomentativo del Comitato rispetto agli elementi acquisiti e rileva l’assenza dei vizi denunciati. La perizia di parte, che contrappone una diversa lettura del nesso causale, non è idonea a superare i limiti del sindacato giurisdizionale sulla discrezionalità tecnica. Il ricorso è pertanto respinto.
Le spese di lite sono compensate in ragione della particolarità delle questioni trattate. Il Collegio dispone inoltre l’oscuramento delle generalità e dei dati idonei a identificare il ricorrente e il suo stato di salute.
Nota della Redazione
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