Screening VIA pendente e accesso al quarto conto energia (Cons. Stato n. 9354 del 27.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
La proroga del quarto conto energia di cui all’art. 1, comma 425, legge n. 228/2012 non richiede che la valutazione d’impatto ambientale sia già espletata, ma che la relativa procedura sia pendente alla data del 31 marzo 2013. Anche lo screening costituisce modello alternativo di introduzione della procedura di VIA, sicché la sua indebita archiviazione non può essere opposta all’interessato. L’atto di archiviazione dell’istanza di screening, non impeditivo della realizzazione dell’opera e non immediatamente lesivo, non è soggetto all’onere di impugnazione autonoma: l’interesse a ricorrere sorge con il diniego degli incentivi che a quell’atto attribuisca efficacia escludente. Annullati gli atti presupposti, il giudice amministrativo non può sostituirsi alle amministrazioni, residuando spazi per un nuovo esercizio del potere.

Il Fatto

La società ricorrente realizzava un impianto fotovoltaico adiacente al cimitero comunale. A seguito dei rilievi del gestore di rete, si rendeva necessario spostare la cabina elettrica in zona gravata da vincolo archeologico. Il Comune sollecitava l’avvio di una procedura di screening di impatto ambientale, che la società presentava alla Provincia il 29 marzo 2013 ai sensi dell’art. 4-bis, comma 2, lettera a), legge regionale Emilia-Romagna n. 9/1999.

La Provincia dichiarava irricevibile l’istanza il 16 aprile 2013, assumendo che l’opera fosse già realizzata. Il Gestore dei servizi energetici respingeva quindi, il 18 settembre 2014, la domanda di ammissione alle tariffe incentivanti. Il TAR Lazio, con sentenza n. 12837 del 10 ottobre 2022, dichiarava in parte irricevibile e in parte respingeva il ricorso, sul presupposto che l’atto provinciale andasse impugnato autonomamente e che le condizioni della proroga non fossero integrate. Propone appello la società.

La Motivazione della Corte

Il Collegio accoglie il primo motivo. L’atto provinciale del 16 aprile 2013 dava atto dell’avvio dello screening in data 31 marzo 2013 e lo archiviava per un palese errore di fatto, avendo confuso il progetto della nuova cabina con quello già assentito e respinto dal gestore di rete. Il difetto di interesse a contestare quell’atto era pertanto evidente: l’archiviazione non era impeditiva della realizzazione dell’opera.

Solo con il diniego del Gestore del 18 settembre 2014 l’archiviazione è stata interpretata come atto escludente l’avvio del procedimento. Da tale data decorre il termine di impugnazione ex art. 29 c.p.a., con conseguente integrale ricevibilità del ricorso di primo grado.

Fondato è anche il secondo motivo. Dagli atti emerge che il Comune aveva sollecitato l’avvio dello screening e che lo stesso, sebbene previsto come volontario dalla normativa regionale, era di fatto e in concreto obbligatorio, risultando indefettibile per l’attuazione della determinazione comunale. La Corte esclude che l’istanza riguardasse l’intero impianto, atteso che lo screening era necessario solo per la porzione ricadente in area archeologica.

Ciò posto, l’art. 1, comma 425, legge n. 228/2012, richiamando la proroga al 31 marzo 2013, esige la pendenza della procedura di VIA, non già l’emissione del provvedimento conclusivo. Essendo lo screening modello alternativo di introduzione di tale procedura, l’illegittima archiviazione non può nuocere all’interessato. Il diniego del Gestore è pertanto illegittimo e i due atti vengono annullati.

Il giudice amministrativo, tuttavia, non può sostituirsi alle amministrazioni: in assenza di definizione dell’istanza da parte della Città metropolitana, il Gestore non può adottare un provvedimento di ammissione. Quando l’ente si sarà doverosamente espresso, il Gestore dovrà rideterminarsi. La domanda risarcitoria è inammissibile per difetto del presupposto indefettibile, non essendo accertata la spettanza del bene della vita.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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