Clausola del bando su procedimenti penali pendenti è immediatamente escludente (TAR Campania n. 1125 del 13.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
La clausola del bando di concorso che richiede l’assenza di procedimenti penali in corso ostativi, ai sensi delle vigenti disposizioni, alla costituzione del rapporto di impiego con la pubblica amministrazione ha portata immediatamente escludente e deve essere impugnata nel termine dalla pubblicazione del bando, senza che l’interessato possa attendere l’esito della procedura. Quando la clausola sia correlata a contestazioni per delitti che, in caso di condanna, comporterebbero l’interdizione dai pubblici uffici ai sensi dell’art. 29 cod. pen., l’Amministrazione non conserva alcuno spazio di valutazione discrezionale: il combinato disposto tra il requisito di partecipazione e la previsione dell’esclusione automatica per difetto di anche un solo requisito integra un autovincolo che impone l’estromissione del candidato. Il difetto originario del requisito di partecipazione determina la carenza di interesse alle censure proposte avverso la mancata predeterminazione dei criteri di correzione della prova scritta, perché manca il titolo per partecipare alla selezione.
Il Fatto
Un Comune ha indetto un concorso pubblico per soli esami per la copertura di un posto di istruttore amministrativo, categoria C. Tra i requisiti di partecipazione, il bando ha previsto quello di non avere procedimenti penali in corso che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni, la costituzione del rapporto di lavoro con la pubblica amministrazione, stabilendo che l’accertamento della mancanza di anche un solo requisito comporta l’esclusione dal concorso e, in qualunque tempo, la risoluzione del rapporto.
La candidata, ammessa alle prove, ha dichiarato nella domanda la pendenza di un procedimento penale. Non superata la prova scritta, ha impugnato la non ammissione alla prova orale per la mancata predeterminazione dei criteri di valutazione e la motivazione espressa con il solo voto numerico, poi la graduatoria finale, la nomina dei vincitori e le assunzioni. I vincitori hanno proposto ricorso incidentale per far annullare l’ammissione della candidata al concorso. Con secondi motivi aggiunti la ricorrente ha impugnato la clausola del bando sui procedimenti penali pendenti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto il secondo ricorso per motivi aggiunti, verificando se la clausola del bando avesse portata immediatamente escludente. Rileva che la legge n. 732/1984 ha eliminato il requisito della buona condotta e che l’art. 2 del d.P.R. n. 487/1994 non annovera tra i requisiti generali l’assenza di procedimenti penali pendenti, ma consente alle singole amministrazioni di prescrivere ulteriori requisiti per particolari profili professionali. Il regolamento comunale, nell’art. 26, ammette che il bando prescriva requisiti aggiuntivi.
Il Collegio esamina poi la tipologia dei reati contestati: associazione a delinquere, esercizio abusivo di gioco on line, con l’aggravante dell’art. 7 del d.l. n. 152/1991. Poiché il delitto di cui all’art. 416 cod. pen., nella formulazione contestata, è punito con pene che in caso di condanna comporterebbero l’interdizione dai pubblici uffici ai sensi dell’art. 29 cod. pen., la clausola doveva ritenersi certamente escludente. Il combinato disposto tra il requisito di partecipazione e la previsione dell’esclusione automatica per difetto di un solo requisito integra un autovincolo, idoneo a escludere ogni margine valutativo dell’Amministrazione.
Ne deriva l’irricevibilità dei motivi aggiunti: l’onere di impugnare immediatamente la clausola non poteva essere differito alla notifica del ricorso incidentale. La situazione pregressa della ricorrente, già esclusa da altra graduatoria per gli stessi reati e con ricorso respinto dal giudice del lavoro, esclude qualsiasi errore scusabile. Ad abundantiam, il Collegio ritiene il ricorso comunque infondato, richiamando la giurisprudenza secondo cui l’esclusione degli aspiranti soggetti a procedimenti penali in corso corrisponde a un’esigenza di difesa avanzata dell’Amministrazione, non irragionevole in relazione ai rischi di infiltrazione della criminalità organizzata.
Consegue la fondatezza del ricorso incidentale: essendo il potere amministrativo vincolato, l’Amministrazione avrebbe dovuto escludere la ricorrente a fronte della dichiarata pendenza del procedimento, con illegittimità delle determinazioni di ammissione nella sola parte relativa alla candidata. La mancanza originaria del requisito determina la carenza di interesse rispetto al ricorso principale e agli altri motivi aggiunti, relativi alla mancata predeterminazione dei criteri di correzione. Il Collegio dichiara irricevibile il secondo ricorso per motivi aggiunti, accoglie il ricorso incidentale e dichiara improcedibili il ricorso principale e gli altri due ricorsi per motivi aggiunti, compensando le spese.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 29 c.p. – Casi nei quali alla condanna consegue l'interdizione dai pubblici uffici
- Art. 416 c.p. – Associazione per delinquere