Silenzio assenso su condono solo con domanda completa e pareri sui vincoli (Cons. Stato n. 7919 del 09.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di condono edilizio, il silenzio assenso previsto dall’art. 35, comma 18, legge n. 47/1985 si forma solo quando la domanda di sanatoria è corredata della documentazione prescritta dal comma 3 del medesimo articolo e sia integralmente versata l’oblazione. Il decorso dei termini non produce alcun effetto se l’amministrazione non è posta in condizione di valutare l’istanza per carenza documentale. Qualora le opere insistano su immobili sottoposti a vincoli, il condono resta subordinato al parere favorevole, all’autorizzazione o al nulla osta delle amministrazioni preposte alla tutela, ai sensi dell’art. 32 legge n. 47/1985. La valutazione di non pertinenza delle opere rispetto al titolo di proprietà costituisce accertamento di fatto che, se sorretto da adeguata istruttoria, non è sindacabile in appello con censure generiche.
Il Fatto
Il ricorrente acquistava all’asta un magazzino con locali igienici, adibito ad attività commerciale, in forza di decreto di trasferimento del tribunale ordinario. Presentava poi quattro istanze di condono edilizio ai sensi dell’art. 40, comma 6, legge n. 47/1985 e dell’art. 39 legge n. 724/1994, assumendo che gli abusi fossero stati realizzati dai precedenti proprietari prima del 31 dicembre 1993: cambio di destinazione d’uso, tettoia, ampliamento del fabbricato e locale rimessa.
Il Comune, dopo sopralluoghi tecnici, comunicava il preavviso di rigetto rilevando che le opere non erano pertinenti, per identificazione catastale, destinazione d’uso, proprietà e consistenza, all’immobile acquistato. Seguiva l’ordinanza di demolizione, impugnata con motivi aggiunti. Il TAR Lazio, sezione staccata di Latina, respingeva ricorso e motivi aggiunti; di qui l’appello.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo lamenta che il giudice di primo grado non abbia confrontato i documenti prodotti, negando persino la sussistenza di un principio di prova contrario alla valutazione comunale. Il Consiglio di Stato lo dichiara inammissibile per genericità: l’appellante non indica quali specifici documenti, tra quelli depositati, sarebbero idonei a dimostrare l’errore dell’amministrazione. La Corte aggiunge che un principio di prova non sarebbe comunque sufficiente.
Il secondo motivo investe il rigetto della tesi secondo cui si sarebbe formato il silenzio assenso sulle domande di condono. La Corte ricostruisce la struttura dell’art. 35 legge n. 47/1985: la domanda deve contenere la prova dell’avvenuto pagamento dell’oblazione e la documentazione specificamente prescritta. Il silenzio si forma solo in presenza di tutti i presupposti e di una documentazione completa; in caso contrario non è significativo e non produce effetto, perché l’amministrazione non è in grado di valutare l’istanza. Richiama sul punto Cons. Stato n. 6899/2018 e Cons. Stato n. 753/2018.
Nel caso concreto difetta uno dei presupposti legali: il previo rilascio dei pareri favorevoli delle autorità preposte alla tutela dei vincoli ambientali e paesaggistici gravanti sull’area, richiesti dall’art. 32 legge n. 47/1985. È inoltre escluso per tabulas che le opere costituiscano mero completamento, avendo trasformato il bene in senso fisico e funzionale.
Quanto all’ordinanza di demolizione, il TAR aveva ritenuto non prodotta in atti la domanda di condono della precedente proprietaria; il giudice d’appello riconosce l’errore, perché il documento era nel fascicolo. La statuizione resiste tuttavia per altra ragione, assorbente: per le stesse opere erano già stati adottati due precedenti ordini di demolizione, ancora efficaci, con i relativi giudizi dichiarati estinti per perenzione. L’eventuale accoglimento del motivo non impedirebbe l’abbattimento in forza di quegli atti. La richiesta di verificazione è correttamente respinta come esplorativa, mancando la planimetria d’insieme richiesta dal Comune. L’appello è respinto, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.