Terapia ABA minore autistico, illegittimo lo sdoppiamento delle ore ambulatoriali (TAR Campania n. 4854 del 30.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
È illegittima la rideterminazione del piano riabilitativo che sdoppia un unico trattamento ABA in segmenti distinti — ambulatoriale, domiciliare e scolastico — sopprimendo le ore ambulatoriali di logopedia e psicomotricità. La terapia del disturbo dello spettro autistico va calibrata caso per caso sulle esigenze del singolo paziente, e le Linee Guida dell’ISS subordinano l’efficacia dell’intervento a un contesto altamente strutturato e isolato, in un rapporto uno a uno con il terapeuta. La scelta dell’Azienda sanitaria motivata da esigenze organizzative è inappropriata e non adeguatamente motivata, perché comporta la riduzione dei benefici attesi e non risponde ai criteri dei LEA. Il provvedimento è altresì viziato da istruttoria errata quando la modifica del trattamento avviene senza il coinvolgimento dell’intero gruppo interdisciplinare che ha in carico il minore.
Il Fatto
I genitori, esercenti la potestà su un minore affetto da disturbo dello spettro autistico con elevato livello di gravità, impugnano il piano riabilitativo individualizzato a termine del 23.5.2024. Il piano riconosce quindici ore settimanali di terapia ABA, ripartite tra domiciliari e scolastiche, espungendo le ore ambulatoriali di logopedia e psicomotricità che i precedenti programmi prevedevano.
I ricorrenti deducono eccesso di potere, travisamento, violazione della D.G.R. n. 131/2021, contraddittorietà e incompetenza. Con motivi aggiunti estendono il gravame alla delibera A.S.L. n. 1128/2023 e, in seguito, alla delibera n. 456/2025 e al PRI del 28.5.2025, che conferma il trattamento già contestato. L’Azienda sanitaria si costituisce e chiede il rigetto. In sede cautelare il Tribunale mantiene inalterato il pregresso trattamento fino alla decisione di merito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio accoglie il ricorso e i secondi motivi aggiunti, limitatamente all’impugnazione del PRI, richiamando l’indirizzo del Consiglio di Stato, sez. III, n. 3209/2025. Secondo tale orientamento è illegittima la suddivisione delle ore di terapia ABA mediante il criterio del c.d. “doppio binario”.
Il Tribunale valorizza le evidenze scientifiche richiamate dall’Istituto Superiore di Sanità: l’intervento va individuato caso per caso e le competenze target sono scelte in base alle aree funzionali del bisogno del bambino. Le stesse Linee Guida invocate dall’Amministrazione precisano che l’obiettivo terapeutico si raggiunge tramite un approccio altamente strutturato in un contesto isolato, in un rapporto uno a uno con il terapeuta.
Da qui la censura decisiva: il cambio del piano, che nega le ore ambulatoriali ed è motivato da esigenze organizzative dell’Azienda, non risponde ai criteri di erogazione del servizio sanitario in applicazione dei LEA e comporta la riduzione dei benefici attesi. La scelta di separare in due segmenti un unico trattamento è inappropriata e non adeguatamente motivata, anche a prescindere dalle liste di attesa degli enti accreditati.
Il Collegio aggiunge che erogare la prestazione a scuola o a casa non risponde alle Linee Guida, perché né l’istituzione scolastica né la famiglia possono garantire uno spazio protetto e immune da condizionamenti. Da ultimo rileva l’istruttoria errata: i provvedimenti sono stati adottati coinvolgendo solo la neuropsichiatra infantile incaricata del monitoraggio e non l’intero gruppo interdisciplinare che aveva preso in carico il minore.
È invece inammissibile, per carenza di interesse, l’impugnazione delle delibere A.S.L. n. 1128/2023 e n. 456/2025, non potendosi attribuire a tali atti le implicazioni denunciate; la delibera n. 1128/2023 era già stata ritenuta legittima con sentenza n. 1721/2024 del medesimo Tribunale. I PRI sono annullati, con effetto conformativo che impone all’A.S.L. di rideterminare il trattamento secondo le indicazioni della sentenza del Consiglio di Stato, e con condanna alle spese in favore del procuratore antistatario.
Nota della Redazione
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