Prescrizioni paesaggistiche su impianto esistente sproporzionate e inattuabili (TAR Sicilia n. 2926 del 27.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di compatibilità paesaggistica è espressione di ampia discrezionalità tecnico-valutativa, sindacabile sotto i profili della logicità, coerenza e completezza dell’apprezzamento, senza sostituzione della valutazione del giudice a quella dell’Amministrazione. L’art. 146 del d.lgs. n. 42/2004 non consente di imporre, in via mediata, obblighi conformativi estranei all’intervento sottoposto a valutazione, né di addossare al richiedente oneri riferibili a scelte localizzative o autorizzative pregresse già assentite. Le prescrizioni devono essere calibrate sull’impatto paesaggistico aggiuntivo dell’intervento e non sull’impatto complessivo dell’infrastruttura preesistente. Il potere di subordinare l’autorizzazione a condizioni va esercitato previa verifica della concreta fattibilità delle stesse, tenendo conto delle caratteristiche del sito e della disponibilità delle aree. Prescrizioni oggettivamente ineseguibili, imposte senza adeguata istruttoria, traducono un assenso formalmente favorevole in un sostanziale diniego, in violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità.
Il Fatto
La ricorrente, operatore di telefonia mobile, presentava nel marzo 2025 una SCIA ai sensi dell’art. 45 del d.lgs. n. 259/2003 per installare propri apparati radio-trasmissivi su un impianto già esistente, di proprietà di un terzo e già legittimamente assentito sotto il profilo paesaggistico. Contestualmente chiedeva alla Soprintendenza l’autorizzazione paesaggistica semplificata ai sensi dell’art. 146 del d.lgs. n. 42/2004 e del d.P.R. n. 31/2017. L’ARPA esprimeva parere tecnico favorevole sul rispetto dei limiti di esposizione ai campi elettromagnetici.
Con provvedimento del 1° ottobre 2025 la Soprintendenza autorizzava l’intervento subordinandolo a numerose prescrizioni: rivestimento del palo porta-antenne con manufatto simulante una palma, installazione di fronde artificiali, piantumazione di palme e specie arboree mature, manutenzione periodica delle opere di mascheramento. La ricorrente impugnava tali prescrizioni deducendone la sproporzione, l’ineseguibilità e il difetto di istruttoria e motivazione.
La Motivazione della Corte
Il TAR esamina congiuntamente i due motivi, strettamente connessi, e li ritiene fondati. Richiamando Cons. Stato, sez. IV, 18 aprile 2023, n. 3892, il Collegio ribadisce che la valutazione paesaggistica è sindacabile sotto i profili della logicità, coerenza e completezza, senza che il giudice possa sostituire una propria valutazione parimenti opinabile.
Nel caso concreto l’esercizio della discrezionalità risulta viziato. Il provvedimento, pur formalmente favorevole, introduce prescrizioni che incidono in modo determinante sulla concretezza dell’intervento, fino a comprometterne l’attuazione. Esse non sono calibrate sull’impatto aggiuntivo degli apparati, installati su impianto preesistente, ma sembrano orientate a mitigare l’impatto dell’infrastruttura nel suo insieme, con sacrificio integralmente addossato a chi interviene in momento successivo.
Emerge inoltre un possibile sviamento dalla causa tipica del provvedimento paesaggistico: l’autorizzazione ex art. 146 d.lgs. n. 42/2004 non può imporre obblighi conformativi estranei all’intervento valutato, né oneri riferibili a scelte pregresse già assentite. Assume rilievo la dedotta inattuabilità: il mascheramento riguarda infrastruttura di terzi e la piantumazione è prevista in area di ridotte dimensioni, interamente occupata dalle apparecchiature. Tali circostanze, documentate con relazione tecnica, non sono state oggetto di specifica verifica.
Il Collegio afferma che il potere di subordinare l’autorizzazione a condizioni va esercitato tenendo conto delle caratteristiche del sito e della concreta possibilità di adempimento: prescrizioni ineseguibili o di difficoltosa realizzazione, imposte senza verifica di fattibilità, trasformano l’assenso in sostanziale diniego. Infine, il provvedimento non esplicita le ragioni per cui l’installazione, in sé, recherebbe pregiudizio ai valori tutelati, limitandosi al richiamo generale al quadro vincolistico: il deficit motivazionale infirma il parere.
Il ricorso è pertanto accolto e il provvedimento annullato nella parte recante le prescrizioni, salvo il potere della Soprintendenza di procedere a nuova valutazione con misure riferite all’intervento, eseguibili e proporzionate. È dichiarato il difetto di legittimazione passiva della Presidenza della Regione e dell’ARPA, con condanna dell’Assessorato alle spese e compensazione verso gli altri resistenti.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.