Sospensione di esercizio di raccolta scommesse e abituale ritrovo di pregiudicati (TAR Sicilia n. 1552 del 01.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il potere del Questore di sospendere l’attività di un esercizio commerciale ai sensi dell’art. 100 TULPS ha natura preventiva e cautelare, non sanzionatoria, e persegue lo scopo di interrompere l’aggregazione abituale di soggetti socialmente pericolosi in un determinato luogo. Esso prescinde da profili di colpa o responsabilità del gestore, si fonda su un giudizio prognostico di pericolosità per l’ordine e la sicurezza pubblica e resta sindacabile in sede di legittimità solo per manifesta irragionevolezza, travisamento dei fatti o palese sproporzione. La nozione di abituale ritrovo non esige la costante presenza delle medesime persone, essendo sufficiente che il locale costituisca un punto di aggregazione per una generalità di soggetti pericolosi. La misura della sospensione e la sua durata rientrano nell’ampia discrezionalità dell’Autorità di pubblica sicurezza.

Il Fatto

La ricorrente gestisce un esercizio di raccolta scommesse, autorizzato con licenza ex art. 88 TULPS, e agisce in proprio e nella qualità di amministratore unico della società titolare. Con decreto del 1 luglio 2024 il Questore ha disposto la sospensione per quindici giorni dell’attività, sul presupposto che il locale fosse luogo di abituale aggregazione di persone pregiudicate.

La ricorrente impugna il decreto, la comunicazione di avvio del procedimento e la segnalazione della Stazione dei Carabinieri, deducendo difetto di motivazione e di istruttoria, travisamento dei fatti e violazione del principio di proporzionalità. Chiede inoltre, ex art. 116 c.p.a., l’annullamento del parziale diniego all’accesso agli atti e la condanna delle Amministrazioni al risarcimento del danno. L’Amministrazione si costituisce e produce in giudizio la documentazione integrale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina congiuntamente le censure e le ritiene infondate. Il potere dell’art. 100 TULPS è di natura preventiva e cautelare, non sanzionatoria: la sua finalità è impedire il protrarsi di una situazione di pericolosità sociale, interrompendo l’aggregazione di soggetti potenzialmente pericolosi in un determinato luogo. Esso prescinde da profili di colpa del gestore e resta sindacabile solo per manifesta irragionevolezza, travisamento dei fatti o palese sproporzione.

Nel caso concreto il provvedimento si fonda su una dettagliata proposta della Stazione dei Carabinieri, che documenta otto controlli eseguiti tra gennaio e giugno 2024. In tali ispezioni è stata costantemente rilevata la presenza di soggetti con precedenti penali e di polizia per reati di allarme sociale, quali reati contro il patrimonio e la persona, in materia di armi e stupefacenti, nonché tentato omicidio e rapina.

La contestazione della ricorrente, secondo cui solo due soggetti sarebbero stati controllati più volte e i precedenti sarebbero risalenti, non è accolta. Il Collegio richiama Cons. Stato, Sez. III, 10 marzo 2025, n. 1932, e afferma che la nozione di abituale ritrovo non richiede la costante presenza delle medesime persone, essendo sufficiente che il locale sia punto di aggregazione per una generalità di soggetti pericolosi. La frequenza degli otto controlli, la varietà e la gravità dei precedenti, unitamente ai precedenti più recenti degli anni 2021-2023, integrano un quadro indiziario solido e coerente.

Quanto alla dedotta illegittimità costituzionale ed euro-unitaria dell’art. 100 TULPS, il Collegio richiama il precedente conforme di TAR Puglia – Lecce, Sez. I, 25 gennaio 2013, n. 166 e il principio espresso da CGARS, ord. 5 settembre 2025, n. 695, circa la compatibilità di limitate deroghe alle libertà di stabilimento e prestazione di servizi in presenza di esigenze di ordine pubblico.

Il parziale diniego di accesso è legittimo, trovando fondamento nell’esigenza di tutelare la riservatezza dei terzi e le finalità di ordine e sicurezza pubblica, conformemente all’art. 24 della legge 241/1990 e al D.M. Interno 16 marzo 2022; in ogni caso l’Amministrazione ha depositato in giudizio la documentazione priva di omissis, sanando ogni pregiudizio difensivo. La censura sulla proporzionalità è respinta: la durata della sospensione rientra nell’ampia discrezionalità del Questore e la misura appare ragionevole e adeguata allo scopo dissuasivo. La legittimità del provvedimento comporta il rigetto della domanda risarcitoria. Il ricorso è integralmente respinto, con condanna della ricorrente alle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *