Ottemperanza al giudicato e Carta docente termine dilatorio commissario ad acta (TAR Sicilia n. 2240 del 24.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669 del 1996, convertito con modificazioni, decorre dalla notificazione del titolo esecutivo e deve essere integralmente spirato prima della notificazione del ricorso. Quando l’ottemperanza non riguardi sentenze del giudice amministrativo, è necessario il previo passaggio in giudicato del titolo, da comprovare con attestazione di cancelleria. Accertati i presupposti processuali e la fondatezza della pretesa, il giudice ordina all’Amministrazione l’adempimento entro un termine e, per l’ipotesi di inottemperanza, nomina sin d’ora il commissario ad acta, con facoltà di delega a funzionario apicale.

Il Fatto

Una docente ha agito dinanzi al TAR Sicilia per ottenere l’ottemperanza al giudicato formatosi su una sentenza del giudice del lavoro che le aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, prevista dall’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, per gli anni scolastici dal 2017/2018 al 2021/2022, con condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito all’attribuzione della Carta per il valore di euro 2.500,00.

Nonostante la notificazione del titolo, l’Amministrazione non ha adempiuto. La ricorrente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza, deducendo il vano decorso del termine dilatorio di 120 giorni. Il Ministero non si è costituito in giudizio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha esaminato in via preliminare la sussistenza dei presupposti processuali dell’azione di ottemperanza. Ha ritenuto rispettato il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, poiché la notifica del ricorso è intervenuta oltre due anni dopo la notificazione della sentenza.

Parimenti, il Tribunale ha ritenuto comprovato il passaggio in giudicato del titolo, requisito necessario quando l’ottemperanza non riguardi sentenze del giudice amministrativo. Sul punto richiama il precedente del Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 28 dicembre 2011, n. 6905, e valorizza l’attestazione di segreteria prodotta in giudizio.

Nel merito, la pretesa trova fondamento nella sentenza azionata. Il Collegio ha pertanto accolto il ricorso, ordinando al Ministero l’attribuzione alla ricorrente della Carta elettronica per il valore di euro 2.500,00 entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione.

Per l’ipotesi di inottemperanza protrattasi oltre tale termine, il Tribunale ha nominato sin d’ora quale commissario ad acta il responsabile della competente Direzione Generale, con facoltà di delega a funzionario di posizione apicale, affinché assicuri l’adempimento entro ulteriori 60 giorni dal vano scadere del primo termine. Le spese processuali, liquidate secondo il D.M. n. 55/2014, sono poste a carico dell’Amministrazione soccombente e distratte in favore dei difensori antistatari della ricorrente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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