Incendio boschivo colposo: torna la particolare tenuità del fatto (Corte cost. n. 5/2026)
La Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo l’articolo 131-bis, terzo comma, numero 3), del codice penale nella parte in cui vietava di ritenere l’offesa di particolare tenuità quando si procede per incendio boschivo colposo, cioè il reato previsto dall’articolo 423-bis, secondo comma, del codice penale. Il divieto assoluto non esiste più: ora il giudice può valutare caso per caso.
Che cosa prevede la norma. L’articolo 131-bis del codice penale consente al giudice di non punire chi ha commesso un reato quando l’offesa è di particolare tenuità. In linea di principio l’istituto vale per i reati puniti con pena detentiva non superiore nel minimo a due anni o con pena pecuniaria. Il secondo e il terzo comma elencano però le ipotesi escluse: in quell’elenco, con la riforma del 2022 (decreto legislativo n. 150 del 2022), è stato inserito anche l’incendio boschivo, sia doloso sia colposo.
Il caso. Nell’agosto del 2023, in provincia di Potenza, un uomo brucia dentro la propria proprietà alcuni piccoli ammassi di residui vegetali. Il vento cambia direzione all’improvviso e il fuoco si propaga. È lui stesso a chiamare i vigili del fuoco e a tentare di spegnere le fiamme. Secondo gli accertamenti, il fuoco ha interessato circa 500 metri quadri di terreno incolto di pertinenza dell’abitazione e 3.500 metri quadri di bosco ceduo, bruciando la copertura erbacea secca e i rovi del sottobosco e causando lievi danni alle chiome degli alberi.
Il dubbio del giudice. Il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Potenza riteneva che il reato ci fosse, ma anche che il fatto fosse davvero tenue: danno modesto, nessun pericolo significativo per le persone, colpa limitata, condotta successiva collaborativa. La legge, però, gli impediva in radice di dichiararlo. Da qui la questione sollevata davanti alla Corte: irragionevole escludere l’unico delitto colposo di quel tipo, mentre restano ammessi al beneficio reati più gravi, primo fra tutti il disastro ambientale colposo.
Il ragionamento della Corte. La Corte premette che il legislatore ha ampia discrezionalità nello stabilire a quali reati applicare la non punibilità per tenuità, e che il controllo si ferma alla manifesta irragionevolezza. Respinge quindi l’argomento fondato sulla sola natura colposa del reato: anche altri fatti colposi sono esclusi, quando dalla condotta derivano la morte o lesioni gravissime. Riconosce inoltre che il rigore verso gli incendi boschivi si spiega con l’importanza del bene protetto, anche alla luce del nuovo articolo 9 della Costituzione, che impegna la Repubblica a tutelare l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi.
Il problema sta altrove, nel confronto con gli altri reati. La tenuità del fatto resta applicabile ai delitti colposi di comune pericolo, a quelli colposi contro la salute pubblica (compresi l’epidemia e l’avvelenamento di acque) e al disastro ambientale colposo. Quest’ultimo, osserva la Corte, si fonda su eventi molto più gravi: l’alterazione irreversibile dell’equilibrio di un ecosistema, l’alterazione eliminabile solo con provvedimenti eccezionali, l’offesa alla pubblica incolumità. Ammettere il beneficio per il reato più grave ed escluderlo per quello meno grave è manifestamente irragionevole. Pesa anche un altro dato: sotto l’etichetta di incendio boschivo rientrano situazioni molto diverse, dalla distruzione di intere foreste al semplice incendio di sterpaglia.
La questione sulla pena. Il giudice aveva sollevato anche una seconda censura, sulla proporzionalità della pena. La Corte l’ha dichiarata inammissibile: doveva decidere solo sul rinvio a giudizio, non sulla misura della sanzione, che spetterà eventualmente al giudice del dibattimento. La questione era quindi soltanto ipotetica.
Cosa cambia in pratica. Chi è accusato di incendio boschivo colposo non incontra più uno sbarramento automatico: può chiedere al giudice di dichiarare il fatto di particolare tenuità e il giudice deve esaminare la richiesta nel merito. Non è un’assoluzione garantita né una depenalizzazione. Il reato resta, punito con la reclusione da due a cinque anni, e la tenuità va accertata guardando al fatto concreto. Cambia solo, ma in modo decisivo, il fatto che quella valutazione sia tornata possibile.
Visualizza il provvedimento ufficiale: https://www.cortecostituzionale.it/scheda-pronuncia/2026/5