RSA pubbliche: la Regione può tornare alla gestione diretta (Corte cost. n. 9/2026)
La Corte costituzionale ha respinto il ricorso del Governo contro due leggi della Regione Puglia che riportano tre residenze sanitarie assistenziali sotto la gestione diretta delle aziende sanitarie locali. Le norme sono l’articolo 26 della legge regionale 29 novembre 2024, n. 39 e l’articolo 240 della legge regionale 31 dicembre 2024, n. 42: restano in vigore.
Il caso. Le RSA di San Nicandro Garganico, Troia e Campi Salentina sono strutture residenziali per anziani non autosufficienti. Erano di proprietà pubblica, ma da anni la gestione era affidata a una società privata, con contratti scaduti e prorogati ripetutamente. Con le due leggi la Regione ha deciso di far cessare quel regime di proroga: alla scadenza dei contratti le RSA rientrano nell’organizzazione funzionale delle ASL di Foggia e di Lecce, che erogano direttamente le prestazioni. Il passaggio è avvenuto il 1° maggio 2025 per Campi Salentina e il 16 maggio 2025 per le altre due.
Le obiezioni del Governo. Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato le due norme. Prima obiezione: il passaggio del personale dalla società privata alle ASL avverrebbe senza concorso pubblico, contro l’articolo 97 della Costituzione. Seconda obiezione: la Puglia è vincolata a un piano di rientro dal disavanzo sanitario, e l’operazione aumenterebbe la spesa senza essere stata comunicata prima ai Ministeri della salute e dell’economia.
Perché nessuno entra senza concorso. La Corte osserva che la legge regionale non prevede alcun passaggio automatico. Rinvia infatti a una norma statale, l’articolo 1, comma 268, lettera c), della legge n. 234 del 2021, e precisa che si procede «nel rispetto della normativa vigente». Quella norma statale, come la Corte aveva già chiarito in precedenti decisioni, non consente di stabilizzare nessuno senza concorso: le procedure vanno avviate rispettando i principi del pubblico concorso e solo se esistono presupposti precisi, legati al piano dei fabbisogni di personale, al tipo di mansioni sanitarie svolte e a un periodo minimo di servizio. Il ricorso, in sostanza, si fondava su una lettura sbagliata della norma regionale.
Perché la spesa non aumenta. Sul secondo punto la Corte parte da un dato di fatto. Le tre RSA non sono strutture nuove: risultavano già da anni negli atti di programmazione sanitaria regionale come strutture pubbliche. La programmazione, quindi, non è stata modificata. Inoltre le prestazioni erogate rientrano nei livelli essenziali di assistenza, cioè sono obbligatorie: la Regione non offre nulla in più rispetto a ciò che lo Stato già impone. La documentazione delle ASL di Foggia e di Lecce indica anzi un risparmio annuo rispetto alla gestione esterna, per ciascuna delle tre strutture. L’operazione resta perciò dentro la cornice economica del piano di rientro.
Una terza censura, riferita alla competenza esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile, è stata dichiarata inammissibile: il ricorso si limitava a richiamare la norma costituzionale senza spiegare perché sarebbe stata violata.
Cosa cambia in pratica. Per gli ospiti delle tre RSA e per le loro famiglie il servizio prosegue, ma chi lo gestisce è ora l’azienda sanitaria locale. La quota di retta a carico dell’assistito, pari al 50 per cento, non viene più pagata alla società privata ma incassata dalla ASL; la restante metà resta a carico del bilancio regionale, come già avveniva. Chi lavora in quelle strutture non ottiene dalla sentenza un posto pubblico: per essere assunto dalla ASL deve passare per una procedura selettiva che rispetta le regole del concorso, e l’esperienza maturata può pesare solo all’interno di quelle regole.
Per le altre Regioni la decisione offre un punto fermo. Riportare sotto gestione pubblica una struttura sanitaria che era già pubblica, ma affidata a un privato, non viola di per sé i vincoli di un piano di rientro. Occorre però poter dimostrare due cose: che la programmazione sanitaria non viene modificata e che la spesa non aumenta. In questo giudizio la Regione lo ha dimostrato con documenti; senza quei documenti l’esito avrebbe potuto essere diverso.
Visualizza il provvedimento ufficiale: https://www.cortecostituzionale.it/scheda-pronuncia/2026/9