Intercettazioni e parlamentari: quando serve l’autorizzazione (Corte cost. n. 47/2026)
La Corte costituzionale ha dichiarato non fondato il ricorso con cui il Senato della Repubblica contestava alcune intercettazioni ambientali disposte dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catania e autorizzate dal giudice per le indagini preliminari con due decreti del 12 aprile e del 1° agosto 2019. La norma in gioco è l’articolo 68, commi secondo e terzo, della Costituzione, che vieta di perquisire il domicilio di un parlamentare e di intercettarne le conversazioni senza l’autorizzazione della Camera di appartenenza.
Il caso. A Catania un immobile di circa 358 metri quadrati, disposto su due piani, ospitava due segreterie politiche distinte: quella di una senatrice e quella del suo convivente, deputato dell’Assemblea regionale siciliana. Il deputato era indagato per due episodi di corruzione. Le microspie furono collocate in tre locali su dodici, quelli che secondo la Procura erano in uso esclusivo dell’indagato. In oltre quindici mesi di ascolto la voce della senatrice risulta registrata per pochi minuti e in sole otto occasioni. Il deputato disponeva dell’immobile in base a un comodato registrato dal 2013, la senatrice in base a un comodato del 29 ottobre 2018.
Il dubbio sollevato dal Senato. Secondo il ricorso, quei locali erano comunque sede della segreteria politica di una parlamentare, con il suo nome sul portone e sul citofono. L’autorizzazione del Senato, quindi, andava chiesta prima. Per il Senato, quando fin dall’inizio è altamente probabile che l’ascolto coinvolga un parlamentare, l’autorizzazione preventiva serve comunque, a prescindere da chi risulti formalmente indagato. Il Senato contestava inoltre l’ingresso dei carabinieri nell’immobile per individuare le stanze da attrezzare, definendolo una perquisizione domiciliare non autorizzata. Chiedeva perciò la nullità dei decreti e l’inutilizzabilità delle registrazioni. La Camera dei deputati è intervenuta a sostegno del ricorso.
La posizione della Procura. L’ufficio inquirente ha replicato che le indagini riguardavano soltanto il deputato regionale e che nessun atto era diretto contro la senatrice.
Il ragionamento della Corte. La Corte distingue tre situazioni diverse. L’intercettazione è diretta quando colpisce un’utenza o un luogo effettivamente usati dal parlamentare: qui conta l’uso reale, non l’intenzione di chi indaga. Nel caso esaminato l’ascolto ha riguardato solo gli spazi in uso esclusivo dell’indagato, non quelli della senatrice, e la guarentigia dell’articolo 68 protegge i luoghi in cui il parlamentare svolge attività legate al mandato, non genericamente ogni ambiente riservato.
Indirette e occasionali. L’intercettazione è indiretta quando colpisce un terzo, ma serve in realtà a raccogliere elementi a carico del parlamentare: in questo caso l’autorizzazione preventiva prevista dall’articolo 4 della legge n. 140 del 2003 è necessaria. È invece occasionale quando la voce del parlamentare finisce nella registrazione senza che vi sia una strategia investigativa rivolta contro di lui, e allora basta l’autorizzazione successiva prevista dall’articolo 6 della stessa legge. La Corte precisa che la semplice prevedibilità della captazione, anche quando deriva dalla convivenza, non basta a rendere l’intercettazione indiretta: occorre dimostrare una strategia investigativa orientata ad acquisire elementi di responsabilità a carico del parlamentare. Qui quella strategia non c’era, quindi le otto captazioni sono occasionali.
L’ingresso nei locali. Anche sul secondo punto il ricorso è stato respinto. Per la Corte l’accesso della polizia giudiziaria, servito a individuare le stanze dell’indagato e a installare i dispositivi, è un’attività preparatoria strettamente funzionale all’esecuzione di intercettazioni già autorizzate dal giudice, non una perquisizione. L’accesso ha riguardato solo i locali nella disponibilità esclusiva dell’indagato e non è andato oltre lo stretto necessario.
Cosa cambia in pratica. Chi vive o lavora insieme a un parlamentare non è coperto dalla sua immunità. Se un’indagine riguarda un’altra persona e le microspie vengono collocate negli spazi che quella persona usa in via esclusiva, le conversazioni registrate restano valide anche quando vi compare la voce di un parlamentare, purché l’ascolto non fosse costruito per arrivare a lui. In quel caso l’autorizzazione della Camera di appartenenza può essere chiesta dopo. La condivisione di un immobile, da sola, non estende la protezione dell’articolo 68 a tutti gli ambienti dell’edificio.
Visualizza il provvedimento ufficiale: https://www.cortecostituzionale.it/scheda-pronuncia/2026/47