Pensione privilegiata: conta la data di cessazione dal servizio (Corte cost. n. 37/2026)
La Corte costituzionale ha confermato la legittimità della norma che nel 2011 ha abolito la pensione privilegiata per la generalità dei dipendenti pubblici. Si tratta dell’articolo 6, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, nella parte in cui elenca i casi sottratti all’abrogazione.
Di cosa si parla. La pensione privilegiata era un trattamento di quiescenza speciale, riconosciuto al dipendente pubblico che avesse riportato ferite, lesioni o infermità dipendenti da causa di servizio. La Corte la descrive come una sorta di riparazione per il danno alla persona collegato al servizio prestato. Dal dicembre 2011 questo trattamento è stato eliminato per quasi tutti i dipendenti pubblici. Sono rimasti esclusi dall’abrogazione solo i comparti sicurezza, difesa, vigili del fuoco e soccorso pubblico, per il rischio più elevato del servizio e perché quel personale non è coperto dall’assicurazione INAIL contro gli infortuni sul lavoro.
I casi salvati. Il legislatore ha previsto una fase di passaggio. L’abrogazione non si applica ai procedimenti già in corso al 6 dicembre 2011, a quelli per i quali a quella data non era ancora scaduto il termine per presentare la domanda, e a quelli che l’amministrazione poteva avviare d’ufficio per fatti anteriori.
Il caso. Due ex dipendenti pubblici, uno dell’Ispettorato nazionale del lavoro e uno del personale civile del Ministero della difesa, avevano ottenuto prima del 2011 il riconoscimento che alcune infermità dipendevano da causa di servizio. Sono però andati in pensione dopo, e solo allora hanno chiesto all’INPS la pensione privilegiata. L’INPS ha respinto entrambe le domande perché il trattamento era stato abrogato; nel secondo caso ha aggiunto che il dipendente, pur assunto dal Ministero della difesa, svolgeva mansioni civili e non rientrava nel comparto difesa. Le cause sono finite davanti alla Corte dei conti per la Regione Campania.
Il dubbio del giudice. Secondo la Corte dei conti la legge trattava in modo irragionevole situazioni simili, in contrasto con l’articolo 3 della Costituzione. Il fatto all’origine del diritto, cioè l’infermità da causa di servizio, si era verificato prima dell’abrogazione. Il giudice chiedeva perciò di aggiungere ai casi salvati anche quello di chi, nel dicembre 2011, non poteva ancora presentare la domanda perché era ancora in servizio.
La risposta della Corte. La questione è stata dichiarata non fondata. Il punto decisivo è che la pensione privilegiata presuppone la cessazione del rapporto di lavoro. Non nasce con il riconoscimento della causa di servizio: nasce quando il dipendente lascia il servizio e presenta la domanda, che va proposta entro cinque anni dalla cessazione. Chi nel dicembre 2011 era ancora in servizio non aveva quindi né un diritto già acquisito né un diritto che potesse maturare, ma solo un’aspettativa di fatto. Le tre eccezioni transitorie, osserva la Corte, riguardano tutte chi aveva già lasciato il servizio prima dell’abrogazione. Manca perciò la stessa ragione giustificativa e non c’è disparità di trattamento.
La Corte esamina anche il precedente richiamato dal giudice, la sentenza n. 13 del 2024 sul codice dell’ordinamento militare. In quel caso il diritto era già maturato e il momento del riconoscimento era un elemento estraneo alla sua esistenza. Nella pensione privilegiata, invece, la cessazione dal servizio è un presupposto costitutivo del diritto. La Corte aggiunge che estendere la salvaguardia alle semplici aspettative renderebbe incerto il numero dei beneficiari e allungherebbe oltre misura il passaggio al nuovo regime, mentre il legislatore ha scelto una transizione graduale nell’ambito del contenimento della spesa previdenziale.
Cosa cambia in pratica. Per il dipendente pubblico che non appartiene ai comparti sicurezza, difesa, vigili del fuoco e soccorso pubblico, la data che conta è quella della cessazione dal servizio. Se è successiva al 6 dicembre 2011, la pensione privilegiata non spetta. Non basta che l’infortunio o la malattia siano stati riconosciuti dipendenti da causa di servizio molti anni prima, e non basta avere presentato la domanda all’INPS entro i termini.
Visualizza il provvedimento ufficiale: https://www.cortecostituzionale.it/scheda-pronuncia/2026/37