Contributo AGCM sul fatturato: la Corte lo dichiara legittimo (Corte cost. n. 46/2026)
La Corte costituzionale ha dichiarato non fondate tutte le questioni sollevate contro il contributo che finanzia l’Autorità garante della concorrenza e del mercato. La norma esaminata è l’articolo 10, commi 7-ter e 7-quater, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, introdotti nel 2012.
Cosa prevede la norma. Il contributo è dovuto soltanto dalle società di capitali che hanno ricavi superiori a 50 milioni di euro. Si calcola nella misura dello 0,08 per mille del fatturato risultante dall’ultimo bilancio approvato. Esiste anche un tetto: nessuna impresa paga più di cento volte la misura minima. L’Autorità può variare l’aliquota entro il limite massimo dello 0,5 per mille fissato dalla legge.
Il caso. Alcune società del settore siderurgico e metallurgico hanno ricevuto cartelle di pagamento dall’Agenzia delle entrate – Riscossione di Udine per il contributo relativo all’anno 2023. Non hanno contestato il calcolo dell’importo, ma la legge che le obbliga a pagarlo. La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Udine ha rimesso la questione alla Corte costituzionale.
I dubbi del giudice. Il primo riguarda la capacità contributiva: il fatturato non dice quanto un’impresa guadagna davvero, perché si può fatturare molto e chiudere in perdita. Il secondo riguarda il tetto massimo, che fa pagare proporzionalmente meno chi ha più ricchezza. Il terzo riguarda la parità di trattamento: l’onere colpisce solo una parte dei soggetti sui quali l’Autorità vigila e lascia fuori le imprese sotto soglia e quelle straniere prive di stabile organizzazione in Italia. Il quarto riguarda il diritto europeo: far pagare i controllati metterebbe a rischio l’indipendenza dell’Autorità richiesta dalla direttiva (UE) 2019/1.
La risposta sulla capacità contributiva. La Corte ricorda che la capacità contributiva può essere ricavata da qualsiasi indice rivelatore di ricchezza scelto dal legislatore, salvo il controllo su scelte arbitrarie o irrazionali. Aggiunge che il concetto non deve restare legato ai soli indici tradizionali del reddito e del patrimonio. Un fatturato elevato indica un numero considerevole di contratti, un notevole volume d’affari e quindi una presenza rilevante sul mercato: è un indice valido. Il lavoro dell’Autorità, aggiunge, non si misura contando i provvedimenti emessi, ma guardando all’attività complessiva in tutti i settori di competenza.
Perché la soglia regge. Secondo la Corte il limite dei 50 milioni bilancia in modo ragionevole più esigenze: evita oneri eccessivi alle imprese minori, chiama a contribuire chi meglio può sopportare il costo e chi trae maggiori vantaggi da un mercato efficiente, e colpisce le imprese che per potere di mercato sono le più probabili autrici di condotte anticoncorrenziali. Su questo il legislatore ha ampia discrezionalità, con il solo limite della manifesta irragionevolezza. Anche la scelta di gravare le sole società di capitali non è arbitraria, perché queste godono della responsabilità limitata al patrimonio sociale.
Imprese straniere e indipendenza. La legge non distingue in base alla nazionalità. La stabilità dell’organizzazione in Italia è un criterio ragionevole, perché le imprese non stabilite comportano di regola un impegno minore per l’Autorità. Sul diritto europeo la Corte osserva che nessuna norma dell’Unione impone un preciso modello di finanziamento delle autorità antitrust, e che imporre un contributo alle società con sede o stabilimento nel proprio territorio rientra nella competenza fiscale dello Stato. Quanto all’indipendenza, la Corte rovescia l’argomento del giudice: aliquota fissa e tetto massimo servono proprio a evitare che poche grandi imprese diventino i finanziatori principali dell’Autorità e possano condizionarla.
Cosa cambia in pratica. Nulla, per chi paga: il contributo resta dovuto e le cartelle restano valide. Il prelievo continua a riguardare soltanto le società di capitali oltre i 50 milioni di ricavi, quindi non tocca i cittadini, i professionisti, le imprese individuali e le società sotto quella soglia. Restano però due punti più generali: il fatturato può essere usato come base di un tributo anche quando non coincide con l’utile, e un’autorità di controllo può essere finanziata dalle imprese che vigila, purché le regole impediscano a un piccolo gruppo di diventarne il finanziatore dominante.
Visualizza il provvedimento ufficiale: https://www.cortecostituzionale.it/scheda-pronuncia/2026/46