Rapina impropria: reato consumato anche senza impossessamento (Corte cost. n. 45/2026)
La Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione sollevata sull’articolo 628, secondo comma, del codice penale, che punisce la cosiddetta rapina impropria. La regola resta quella di oggi: il reato è già consumato quando la violenza o la minaccia arrivano subito dopo la sottrazione della cosa, anche se chi agisce non è riuscito a impossessarsene.
Il caso. Una persona aveva preso dai banchi di un supermercato generi alimentari per un valore complessivo di 51,96 euro, li aveva nascosti nello zaino ed era uscita passando dalla porta riservata a chi non fa acquisti. Un addetto alla vigilanza e il direttore erano intervenuti vicino all’uscita per fermarla e recuperare la merce. L’uomo aveva spintonato il direttore e colpito ripetutamente il vigilante alle braccia, causandogli un trauma contusivo-distorsivo dell’avambraccio sinistro. Davanti al Tribunale di Firenze era stata chiesta l’applicazione della pena su richiesta delle parti per rapina impropria.
Le due forme di rapina. Il primo comma dell’articolo 628 punisce la rapina propria: chi, per ottenere un ingiusto profitto, usa violenza o minaccia e si impossessa della cosa altrui sottraendola a chi la detiene. Il secondo comma punisce con la stessa pena chi usa violenza o minaccia immediatamente dopo la sottrazione, per assicurare a sé o ad altri il possesso della cosa o per procurarsi l’impunità. La differenza sta nell’ordine: nella prima la violenza precede la sottrazione, nella seconda la segue.
Il dubbio del giudice. Il Tribunale ha notato uno scarto tra le due figure. Per la rapina propria il reato è consumato solo se l’autore riesce davvero a impossessarsi della cosa; altrimenti resta un tentativo. Per la rapina impropria basta invece la sottrazione, cioè la semplice presa materiale del bene. Nel caso del supermercato la merce non era mai uscita dal controllo del personale. Se anche per la rapina impropria fosse stato richiesto l’impossessamento, il fatto sarebbe rimasto un tentativo, con conseguenze più favorevoli sulla pena. Per il giudice quella differenza era irragionevole e contrastava con l’articolo 3 della Costituzione.
La risposta della Corte. La Corte ha ricordato che definire i reati spetta al legislatore e che le sue scelte si possono censurare solo quando diventano manifestamente irragionevoli o arbitrarie. Qui non è così. Le due forme di rapina sono accomunate dall’uso di violenza o minaccia dentro un contesto di aggressione al patrimonio, non dal grado in cui quell’aggressione riesce. Nella rapina impropria l’impossessamento è l’ultimo segmento della sequenza ed è soltanto eventuale: può non realizzarsi affatto, perché chi agisce usa violenza al solo scopo di garantirsi l’impunità, oppure perché qualcuno interviene e glielo impedisce. In tutte queste situazioni il reato è comunque consumato.
Quando resta il tentativo. La Corte conferma l’interpretazione ormai consolidata della Corte di cassazione. Il tentativo di rapina impropria si configura quando l’azione diretta a sottrarre la cosa viene interrotta per cause indipendenti dalla volontà dell’autore e solo a quel punto costui usa violenza o minaccia. Se invece la sottrazione è già compiuta, il reato è consumato, anche se il possesso non si consolida. La Corte precisa anche che non conta il luogo in cui avviene la sottrazione: telecamere e personale di vigilanza non impediscono l’apprensione materiale del bene, impediscono semmai che chi lo prende ne acquisti la disponibilità autonoma.
Cosa cambia in pratica. Chi prende merce in un negozio e, appena dopo, usa violenza o minaccia contro chi lo ferma risponde di rapina impropria consumata, punita con la reclusione da cinque a dieci anni e con la multa da 927 a 2.500 euro, e non della forma tentata. Non rileva che la merce venga recuperata subito, né che il valore sia modesto. La Corte ricorda però una propria decisione precedente, la sentenza n. 86 del 2024, che ha esteso alla rapina la diminuzione di pena per il fatto di lieve entità: una pena più bassa resta possibile, ma per una strada diversa da quella indicata dal giudice di Firenze.
Visualizza il provvedimento ufficiale: https://www.cortecostituzionale.it/scheda-pronuncia/2026/45