Incentivi fotovoltaici: le società in house non sono enti locali (Corte cost. n. 103/2026)
La Corte costituzionale, con la sentenza n. 103 del 2026, ha dichiarato non fondate le questioni sollevate sull’articolo 22-bis del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito nella legge n. 164 del 2014. Quella norma esonera dal taglio degli incentivi per l’energia solare gli impianti che, a una certa data, facevano capo a enti locali o scuole. L’esonero, ha stabilito la Corte, non vale per le società in house costituite da quegli enti.
Le due norme in gioco. Con l’articolo 26 del decreto-legge n. 91 del 2014 il legislatore ha ridotto le tariffe incentivanti riconosciute, tramite convenzione con il Gestore dei servizi energetici, a chi produce energia elettrica con impianti fotovoltaici oltre i 200 kW. L’obiettivo era alleggerire la componente A3 della bolletta, con cui quegli incentivi sono finanziati. Pochi mesi dopo l’articolo 22-bis ha escluso da quella riduzione gli impianti i cui soggetti responsabili erano, alla data di entrata in vigore della legge di conversione, enti locali o scuole.
Il caso. Una società per azioni interamente partecipata da un Comune, responsabile di un impianto fotovoltaico di oltre 900 kW, ha impugnato gli atti che le applicavano il taglio. Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio ha respinto il ricorso. In appello il Consiglio di Stato ha ritenuto di non poter estendere l’espressione «enti locali» alle società in house, soggetti giuridicamente distinti, e ha rimesso la questione alla Corte costituzionale.
Il dubbio del giudice. Per il Consiglio di Stato la norma violava l’articolo 3 della Costituzione, perché trattava in modo diverso l’ente locale e la società che l’ente locale ha creato e controlla. Violava anche l’articolo 97, sul buon andamento dell’amministrazione, perché penalizzava la gestione tramite società in house anche quando fosse l’opzione più efficiente.
La risposta della Corte. Anzitutto la Corte ha escluso che la ragione dell’esonero stia nella semplice titolarità di un interesse pubblico: se fosse così, la deroga dovrebbe valere per qualunque soggetto pubblico, a partire dalle Regioni, che il legislatore ha invece lasciato fuori. Poi ha ricordato che le società in house non sono pubbliche amministrazioni: restano società di diritto privato, soggette al codice civile salvo che una norma disponga diversamente, e sono equiparate all’ente pubblico solo dove la legge lo prevede espressamente. Le differenze sono concrete: possono operare sul mercato fino a un quinto del fatturato, in certi casi ammettere capitali privati, sono assoggettate alle procedure concorsuali in caso di insolvenza e alla disciplina sugli aiuti di Stato. Enti locali e società in house sono quindi situazioni non omogenee e non confrontabili: nessuna disparità di trattamento.
Perché la scelta non è irragionevole. Enti locali e scuole hanno bilanci rigidi e sono perciò più esposti agli effetti finanziari della riduzione. La società in house, invece, sopporta per sua natura il rischio di impresa ed è in grado di gestirlo meglio: ha spesso un oggetto sociale ampio, può diversificare le attività e ristrutturarsi. Gli investimenti sugli impianti, aggiunge la Corte, restano tutelati dalla gradualità della riduzione e dalle misure compensative previste dalla legge. Mantenere gli incentivi pieni a queste società, infine, avrebbe dato loro un vantaggio competitivo e ridotto il risparmio in bolletta.
Il buon andamento. Qui la Corte segnala un errore di prospettiva. La riduzione non incide sulla decisione iniziale del Comune di ricorrere alla società in house, ma sull’attività successiva a quella scelta. Un’attività destinata a durare nel tempo non può restare impermeabile ai cambiamenti. La legge prevede peraltro la razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche, con possibile liquidazione o cessione della società quando quel modello non conviene più.
Cosa cambia in pratica. Chi gestisce un impianto fotovoltaico tramite una società comunale resta soggetto alla riduzione della tariffa: l’esonero riguarda solo enti locali e scuole che ne erano soggetti responsabili alla data indicata dalla legge. La sentenza conferma poi che la proprietà pubblica totale non trasforma una società in ente pubblico: le regole degli enti pubblici valgono solo dove una norma lo stabilisce in modo esplicito.
Visualizza il provvedimento ufficiale: https://www.cortecostituzionale.it/scheda-pronuncia/2026/103