Principi di diritto (Massima)
L’art. 28, comma 4, del d.lgs. n. 175 del 2014 introduce una fictio iuris di sopravvivenza della società cancellata dal registro delle imprese, la quale mantiene – ai soli fini degli atti di liquidazione, accertamento, riscossione e contenzioso tributario – una soggettività e capacità processuale limitata e temporalmente circoscritta per il termine di cinque anni dalla cancellazione, con conservazione, in capo al liquidatore, dei poteri rappresentativi.
Decorso tale quinquennio, la finzione legale cessa automaticamente i suoi effetti e riprende pienamente vigore la disciplina generale dell’art. 2495 c.c.; la società è definitivamente estinta anche agli effetti tributari e l’ex liquidatore perde ogni potere di rappresentanza, non potendo più essere considerato soggetto legittimato a ricevere notificazioni di atti impositivi o processuali, né a costituirsi per la società.
In tema di giudizio tributario, va dichiarata l’inammissibilità del ricorso per cassazione notificato dall’Agenzia delle entrate al difensore dell’ex liquidatore e ultimo legale rappresentante della società estinta dopo la scadenza del termine di differimento quinquennale, non essendo applicabile in tal caso il principio di ultrattività del mandato ad litem, che legittima il procuratore costituito della parte estinta a ricevere validamente la notifica della sentenza o della impugnazione, stante la temporanea artificiosità della permanenza in vita della società che non esiste più ad ogni altro effetto.
La mera ricezione fisica di un atto intestato alla società da parte di una persona fisica – ivi compreso il soggetto che l’Amministrazione assuma come rappresentante – non vale, di per sé, a radicare una sua legittimazione ad causam in proprio, neppure per contestare la qualità rappresentativa attribuitagli.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate impugnò dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Roma un avviso di accertamento emesso nei confronti di una società, relativo all’anno d’imposta 2010, per operazioni IVA soggettivamente inesistenti (c.d. frode carosello). La CTP accolse il ricorso del contribuente, ritenendo che la società avesse agito senza conoscere la frode. L’Agenzia propose appello alla Commissione tributaria regionale del Lazio, che lo respinse con sentenza n. 3183 del 2021, ritenendo dirimente la circostanza che gli acquisti fossero stati effettuati a prezzi di mercato, escludendo la conoscibilità della frode.
Avverso tale sentenza, l’Agenzia delle Entrate propose ricorso per cassazione, articolato in due motivi, notificandolo il 31 dicembre 2021 all’indirizzo PEC del difensore della società che si era costituito nei gradi di merito. Tuttavia, la società era stata cancellata dal registro delle imprese il 24 luglio 2015, e alla data della notifica del ricorso era decorso il termine quinquennale di sopravvivenza fiscale previsto dall’art. 28, comma 4, d.lgs. n. 175 del 2014. Il difensore, ricevuta la notifica, si costituì in giudizio per la società, eccependo nel merito, ma la questione della legittimità della notifica venne rilevata d’ufficio dalla Corte.
La Motivazione della Corte
La Cassazione dichiara inammissibile il ricorso dell’Agenzia delle Entrate per difetto di valida notifica, rilevando che, alla data del 31 dicembre 2021, il termine quinquennale di sopravvivenza fiscale di cui all’art. 28, comma 4, d.lgs. n. 175 del 2014 era già scaduto (essendo la cancellazione avvenuta il 24 luglio 2015). La Corte richiama il consolidato orientamento secondo cui la disposizione introduce una fictio iuris di proroga della soggettività processuale della società estinta ai soli fini tributari, per un periodo di cinque anni dalla cancellazione, con conservazione dei poteri rappresentativi in capo al liquidatore. Tuttavia, tale finzione ha natura eccezionale e derogatoria, e deve essere interpretata in modo stretto: al decorso del quinquennio, la fictio cessa automaticamente i suoi effetti e riprende vigore la disciplina generale dell’art. 2495 c.c., secondo cui la società è definitivamente estinta anche agli effetti tributari e l’ex liquidatore perde ogni potere rappresentativo.
La Corte esclude che possa trovare applicazione il principio di ultrattività del mandato ad litem, che legittima il procuratore costituito della parte estinta a ricevere validamente la notifica della sentenza o della impugnazione. Tale principio, enunciato dalle Sezioni Unite per la disciplina ordinaria dell’estinzione delle società (Cass., Sez. U, n. 15295 del 2014), non si applica al caso in cui la notifica avvenga dopo la scadenza del differimento quinquennale, poiché la sopravvivenza della società è solo temporanea e artificiosa; la società, decorso il termine, non esiste più ad ogni effetto, e il difensore non ha più legittimazione a ricevere atti per conto di un soggetto inesistente. La Corte richiama i recenti arresti che hanno chiarito tale principio (Cass. n. 10393 del 2026; Cass., Sez. U, n. 3625 del 2025), secondo i quali la notifica all’ex liquidatore oltre il quinquennio è inidonea a instaurare il contraddittorio, non potendosi invocare l’ultrattività del mandato.
La Corte rileva, inoltre, che l’Agenzia delle Entrate era a conoscenza della cancellazione, avendola richiamata negli atti di causa, sicché non sussistevano obiettive difficoltà nell’individuare i soci, unici successori a norma dell’art. 2495 c.c., quali legittimati a ricevere la notifica. La notifica all’ex liquidatore, quindi, è stata indirizzata a un soggetto privo di capacità processuale, determinando l’inammissibilità del ricorso. Le spese del giudizio di legittimità vengono integralmente compensate tra le parti, in ragione della novità e della complessità delle questioni trattate.
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale.
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