Cause di famiglia: i dieci giorni per replicare (Corte cost. n. 146/2025)
La decisione. La Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni sollevate sull’articolo 473-bis.17 del codice di procedura civile. Nelle cause su separazione, divorzio e figli chi ha iniziato il giudizio conserva un termine minimo di dieci giorni per replicare alle difese della controparte, e quel termine non contrasta con la Costituzione.
Come funziona il termine. Nel rito unico per lo stato delle persone, i minorenni e le famiglie il presidente del tribunale fissa l’udienza di comparizione. Chi viene chiamato in causa deve costituirsi almeno trenta giorni prima. Chi ha iniziato la causa deve depositare la propria memoria almeno venti giorni prima. In quella memoria deve, a pena di decadenza, modificare o precisare le proprie domande, proporre le domande e le eccezioni che nascono dalle difese avversarie, indicare i mezzi di prova e depositare i documenti. Se il convenuto si costituisce all’ultimo giorno utile, all’attore restano dieci giorni.
Il caso. Una donna aveva chiesto al Tribunale di Genova di modificare le condizioni della separazione, con l’aumento del contributo per il mantenimento di una figlia maggiorenne, studentessa non ancora autonoma. Il marito si e’ opposto e ha proposto una domanda riconvenzionale di divorzio, chiedendo anche di revocare il contributo per l’altra figlia, ormai economicamente autosufficiente. Per rispondere alla richiesta di divorzio la moglie avrebbe dovuto formulare in pochi giorni la domanda di assegno divorzile, che si fonda su presupposti diversi da quelli dell’assegno di separazione e richiede di ricostruire con le prove le scelte compiute durante il matrimonio.
Il dubbio del giudice. Il tribunale ha ritenuto quel termine troppo breve. Ne derivava, a suo avviso, una compressione ingiustificata del diritto di difesa, una lesione della parita’ delle armi e del giusto processo, oltre a una disparita’ di trattamento rispetto al processo ordinario, al rito semplificato e al rito del lavoro, dove chi deve reagire a una domanda nuova ha piu’ tempo.
Il ragionamento della Corte. Nel disciplinare il processo il legislatore ha ampia liberta’: il limite e’ la manifesta irragionevolezza, cioe’ imporre modalita’ che rendano impossibile o estremamente difficile difendersi. Per le cause di famiglia la legge ha scelto un rito rapido e concentrato, nel quale l’oggetto della causa e le prove vanno definiti prima dell’udienza. La Corte osserva che chi promuove questi giudizi e’ in grado di prevedere la reazione della controparte: le difese del convenuto devono avere un collegamento con la domanda principale e sono delimitate dal tipo di rapporti trattati in questo rito. Di fronte a una causa sulla separazione, una domanda di divorzio non e’ inattesa, tanto che la riforma del 2022 ha espressamente disciplinato il cumulo tra le due domande. La Corte aggiunge che le decadenze operano solo per le domande su diritti disponibili e che le parti possono sempre introdurre nuove domande e nuove prove sull’affidamento e sul mantenimento dei figli minori. Resta poi la regola generale sulla rimessione in termini, che vale per chi dimostra di essere decaduto per una causa a lui non imputabile. Sulla parita’ delle armi la Corte rileva che entrambe le parti hanno gli stessi strumenti di tutela e gli stessi poteri istruttori; il termine piu’ lungo riconosciuto al convenuto si spiega perche’ questi e’ colto di sorpresa dalla causa, mentre l’attore l’ha scelta e ne puo’ prevedere gli sviluppi. Sul principio di uguaglianza, i riti richiamati come confronto sono giudicati disomogenei: dal rito ordinario le cause di famiglia sono state proprio sottratte, il rito semplificato riguarda controversie semplici e di qualsiasi tipo, il rito del lavoro e’ ancora piu’ concentrato.
Cosa cambia in pratica. La norma resta in vigore. Chi avvia una causa di separazione, divorzio o mantenimento deve preparare il ricorso mettendo gia’ in conto le richieste che la controparte puo’ presentare, perche’ il tempo per replicare puo’ ridursi a dieci giorni. Chi non riesce a rispettare il termine per un motivo non dipendente da lui puo’ chiedere la rimessione in termini. Sull’affidamento e sul mantenimento dei figli minori nuove domande e nuove prove restano ammesse anche dopo.
Visualizza il provvedimento ufficiale: https://www.cortecostituzionale.it/scheda-pronuncia/2025/146