Intercettazioni di un parlamentare: chi può ricorrere (Corte cost. ord. n. 106/2026)
La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da un senatore contro la Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie. La Corte non ha deciso se l’uso delle intercettazioni che lo riguardavano fosse legittimo: ha stabilito che quel conflitto poteva essere sollevato dal Senato, non dal singolo parlamentare.
Il caso. Nell’ambito di un’indagine su ipotesi di reato di stampo mafioso, la Procura della Repubblica di Caltanissetta aveva disposto intercettazioni telefoniche e di messaggistica nei confronti di una persona indagata. In trentatré occasioni l’interlocutore era un senatore, del tutto estraneo a quell’indagine. Nel settembre 2024 la Procura ha trasmesso il materiale alla Commissione parlamentare di inchiesta. Il Presidente della Commissione ha acquisito i documenti ritenuti pertinenti e li ha poi messi a disposizione dei componenti, senza chiedere l’autorizzazione del Senato.
La norma. L’articolo 68, terzo comma, della Costituzione stabilisce che per intercettare, in qualsiasi forma, conversazioni o comunicazioni di un parlamentare occorre l’autorizzazione della Camera di appartenenza. La legge n. 140 del 2003 attua questa regola; il suo articolo 6 riguarda l’utilizzo delle intercettazioni in cui il parlamentare compare come interlocutore di un’altra persona ed è rivolto all’autorità giudiziaria.
Il ricorso. Il senatore ha sostenuto che anche la Commissione avrebbe dovuto chiedere quell’autorizzazione. Il suo argomento principale era l’articolo 82, secondo comma, della Costituzione, che attribuisce alle commissioni di inchiesta gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell’autorità giudiziaria. Prima di rivolgersi alla Corte si era rivolto ai Presidenti delle due Camere, al Presidente della Commissione e alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari. Nel marzo 2025 la Giunta ha votato a maggioranza contro la proposta di sollevare il conflitto.
Il ragionamento della Corte. In questa fase la Corte verifica soltanto se il ricorso sia ammissibile, cioè se chi lo presenta abbia il potere di farlo. La Corte ha ricordato che la garanzia dell’articolo 68 non tutela un diritto individuale, ma la libertà della funzione: serve anzitutto a proteggere l’autonomia e l’indipendenza delle Camere da indebite invadenze di altri poteri, e solo di riflesso produce effetti a favore della persona che ricopre la carica. Per questo la difesa di quella prerogativa non è rimessa al solo interessato, ma appartiene alle Camere come attribuzione propria.
Da qui la regola che la Corte applica dal 2019. Quando la lesione delle prerogative di un parlamentare proviene da un soggetto esterno alle Camere, il ricorso spetta alla Camera di appartenenza e la posizione del singolo resta assorbita. Il singolo parlamentare può agire da solo soltanto in un caso: quando è la propria Camera a menomare le sue attribuzioni, per esempio non attivandosi a sua tutela.
Applicando questo criterio, la Corte ha osservato che il ricorso non contestava una decisione del Senato, ma esclusivamente la condotta della Commissione parlamentare di inchiesta. E la commissione di inchiesta, secondo una giurisprudenza costante, è ai fini del conflitto un potere dello Stato distinto dalle Camere, perché titolare di competenze proprie previste dall’articolo 82 della Costituzione. La menomazione denunciata proveniva quindi da un potere distinto: a promuovere il conflitto sarebbe stato semmai legittimato il Senato. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione.
Cosa ne consegue. La questione di fondo, cioè se una commissione parlamentare di inchiesta possa utilizzare intercettazioni che coinvolgono un parlamentare senza autorizzazione della sua Camera, non è stata decisa. La decisione riguarda solo chi può portarla davanti alla Corte. Ne emerge un punto di interesse generale: le immunità parlamentari non sono privilegi personali, ma garanzie della funzione, e la loro difesa è affidata all’organo collegiale. Se la Camera sceglie di non attivarsi, il parlamentare non può sostituirsi a essa nel conflitto contro un potere diverso dalla propria Assemblea.
Visualizza il provvedimento ufficiale: https://www.cortecostituzionale.it/scheda-pronuncia/2026/106