La persona offesa può ricusare il giudice (Corte cost. n. 132/2026)
Con la sentenza n. 132 del 2026 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo l’articolo 37 del codice di procedura penale nella parte in cui non consente alla persona offesa dal reato di ricusare il giudice. Il potere le viene riconosciuto in una situazione precisa: quando ha proposto opposizione alla richiesta di archiviazione e si tiene l’udienza prevista dall’articolo 409, comma 2, dello stesso codice.
Di cosa si parla. Quando il pubblico ministero ritiene di non dover proseguire le indagini chiede al giudice di archiviare. La persona offesa, cioè chi ha subito il reato, può opporsi e chiedere che il caso vada avanti. Se lo fa, il giudice fissa un’udienza. La ricusazione è invece lo strumento con cui si chiede che un determinato giudice non decida quel procedimento, perché ci sono ragioni che ne mettono in dubbio l’imparzialità. L’articolo 37 attribuiva questa facoltà alle parti del procedimento, e la persona offesa, secondo la lettura tradizionale, parte non è.
Il caso. La vicenda nasce da un procedimento per omicidio. Un viceispettore di polizia aveva sparato uccidendo un uomo, dopo essere stato aggredito dai familiari di quest’ultimo. Lo stesso giudice per le indagini preliminari aveva già emesso misure cautelari nei confronti di alcuni familiari della vittima, descrivendo la loro condotta come violenta e brutale e qualificando come legittima difesa il comportamento del viceispettore. Quando è arrivata la richiesta di archiviazione, i familiari, in qualità di persone offese, si sono opposti e hanno chiesto la ricusazione di quel giudice, sostenendo che si fosse già formato un giudizio sui fatti.
Il dubbio. La Corte d’appello di Catanzaro aveva dichiarato inammissibile la richiesta, proprio perché la persona offesa non è parte del procedimento ai sensi dell’articolo 37. La Corte di cassazione ha allora sollevato la questione davanti alla Corte costituzionale. Il punto sollevato era il seguente: negare la ricusazione a chi ha proposto opposizione contrasta con l’articolo 111, secondo comma, della Costituzione, che vuole un giudice terzo e imparziale, e con l’articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, richiamato attraverso l’articolo 117, primo comma, della Costituzione.
Il ragionamento della Corte. La Corte ha ricostruito l’evoluzione del processo penale: il peso della fase delle indagini preliminari è cresciuto e, anche per effetto della direttiva europea 2012/29, la posizione della vittima del reato è stata progressivamente rafforzata. La persona offesa, pur non essendo tecnicamente una parte, dispone di poteri concreti e svolge un ruolo effettivo nel procedimento. Fra questi poteri c’è l’opposizione alla richiesta di archiviazione. Riconoscere quel potere e allo stesso tempo negare lo strumento per far valere la non imparzialità del giudice, ha osservato la Corte, significherebbe indebolire in modo sostanziale il potere stesso. Il principio del giudice terzo e imparziale riguarda tutte le fasi del procedimento e tutti i soggetti che vi partecipano.
La decisione. Su questa base la Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 37 nella parte indicata. Le altre questioni, comprese quelle riferite alla Convenzione europea e quelle sugli articoli 38 e 409, commi 2, 3, 4 e 5, del codice di procedura penale, sono rimaste assorbite: la Corte non le ha esaminate perché l’accoglimento della prima censura era già sufficiente.
Cosa cambia in pratica. Chi ha subito un reato e si è opposto alla richiesta di archiviazione può ora chiedere la ricusazione del giudice dell’udienza. Prima quella richiesta veniva dichiarata inammissibile per la sola ragione che a presentarla era la persona offesa. La sentenza interviene su chi può proporre la ricusazione, non sui presupposti: restano necessarie le ragioni previste dalla legge, e la richiesta va valutata nel merito. In concreto, l’aspetto rilevante è che la persona offesa non è più esclusa in partenza dal poter contestare l’imparzialità del giudice chiamato a decidere sull’archiviazione.
Visualizza il provvedimento ufficiale: https://www.cortecostituzionale.it/scheda-pronuncia/2026/132