Contributo caro bollette: la Corte conferma il prelievo (Corte cost. n. 135/2026)
Con la sentenza n. 135 del 2026 la Corte costituzionale ha respinto tutte le censure contro il contributo straordinario contro il caro bollette, previsto dall’articolo 37 del decreto-legge n. 21 del 2022. Alcune questioni sono state dichiarate manifestamente infondate, le altre non fondate: la norma resta quindi in vigore nel testo attuale.
Che cos’è il contributo. È un prelievo una tantum riferito al 2022 e applicato agli scambi di prodotti energetici degli operatori che hanno beneficiato di un andamento anticiclico, cioè di un guadagno legato al rincaro dell’energia. Serviva a finanziare interventi urgenti per contenere, per imprese e consumatori, gli effetti del rincaro delle tariffe energetiche. Non si calcola sul reddito, ma sui dati IVA: si confronta il saldo tra operazioni attive e passive del periodo ottobre 2021-aprile 2022 con il saldo dello stesso periodo dell’anno precedente. Il contributo colpisce l’aumento che emerge da questo confronto.
Il caso. Una società che commercia prodotti energetici aveva versato oltre 203 milioni di euro come acconto del contributo. Ne ha poi chiesto il rimborso all’Agenzia delle entrate, che non ha risposto. Contro quel silenzio la società si è rivolta alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma. Il giudice ha sospeso la causa e ha chiesto alla Corte costituzionale di verificare se la norma rispetti la Costituzione.
I dubbi del giudice. Le censure erano diverse. Alcune riguardavano l’effetto del prelievo, che secondo il giudice avrebbe eroso l’intero patrimonio netto e gli utili della società, con un effetto simile a un’espropriazione. Altre riguardavano la presunta retroattività del contributo e i periodi messi a confronto, che non tenevano conto del fatto che la società aveva avviato l’attività solo dal 1° gennaio 2021. Una questione era invece nuova: la società opera con tre stabili organizzazioni all’estero, in Belgio, Regno Unito e Singapore. Per le regole europee sull’IVA, le vendite di quelle sedi rilevanti in Italia devono essere fatturate dalla casa madre italiana e finiscono nelle sue liquidazioni IVA. Gli acquisti delle stesse sedi estere, invece, restano fuori. Ne deriva un’asimmetria: entrano i ricavi, non i costi corrispondenti. Per il giudice la base di calcolo diventava così irragionevole.
La risposta della Corte. Sulle questioni già decise con la sentenza n. 180 del 2025 la Corte ha confermato integralmente quanto aveva stabilito e le ha dichiarate manifestamente infondate, perché riproposte senza elementi di novità. Sulla questione nuova ha riconosciuto che il giudice aveva ricostruito correttamente le regole europee, ma ha respinto la conclusione. Ha spiegato che, ai fini IVA, la stabile organizzazione non è in posizione di autonomia assoluta rispetto alla sede dell’attività economica. Ha aggiunto che escludere quelle operazioni avrebbe creato una zona franca dipendente solo dalle scelte organizzative dell’impresa, con un trattamento più gravoso per chi opera unicamente in Italia. Ha osservato inoltre che il meccanismo del contributo, fondato sul confronto tra due saldi, non richiede sempre una corrispondenza esatta tra operazioni attive e passive. Infine ha chiarito che il caso delle accise, che nel 2024 aveva portato a una dichiarazione parziale di illegittimità, dipendeva da caratteristiche proprie di quel tributo e non è trasferibile a questa situazione.
Il limite indicato dalla Corte. La decisione non è un via libera generale. La Corte ha ribadito che il contributo ha elementi strutturali che in un tempo ordinario non supererebbero il test della connessione razionale e della proporzionalità, e che la straordinarietà del momento non è un lasciapassare per qualsiasi imposizione. Il limite resta la manifesta irragionevolezza, che qui non è stata superata.
Cosa cambia in pratica. Per le imprese del settore energetico il contributo resta dovuto anche sulle vendite riferibili alle sedi estere che confluiscono nelle liquidazioni IVA italiane. Chi ha versato somme su questa base non può ottenerne il rimborso invocando l’asimmetria tra ricavi e costi. L’unica correzione già ottenuta in passato riguarda le accise. Per il resto la disciplina del 2022 esce confermata.
Visualizza il provvedimento ufficiale: https://www.cortecostituzionale.it/scheda-pronuncia/2026/135