Furto in abitazione: serve la querela? (Corte cost. n. 130/2026)
Con la sentenza n. 130 del 2026 la Corte costituzionale ha stabilito che il furto in abitazione resta perseguibile d’ufficio: non occorre la querela di chi ha subito il furto perché il processo possa iniziare e proseguire. La decisione riguarda l’articolo 2 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, cioè la riforma che ha esteso la querela a molti reati contro il patrimonio, e l’articolo 624-bis del codice penale, che punisce il furto commesso in un’abitazione.
Il caso. Davanti al Tribunale di Brescia era in corso un processo penale per sei imputazioni di furto in abitazione, in alcuni casi aggravato, commesse in provincia di Brescia nell’arco di tre mesi. In uno degli episodi la contestazione riguardava cinquanta euro sottratti da una borsetta, dopo l’introduzione nello spogliatoio di un supermercato e l’effrazione dell’armadietto. In altri casi la persona offesa aveva reso soltanto una denuncia orale, e in una delle ipotesi l’imputato le aveva inviato un assegno circolare.
Il dubbio del giudice. Il Tribunale ha osservato che la riforma del 2022 ha reso perseguibili solo su querela il furto semplice e perfino il furto pluriaggravato, che ha una cornice di pena pressoché analoga a quella del furto in abitazione. Il furto in abitazione, invece, è rimasto perseguibile d’ufficio. Secondo il giudice questa differenza viola l’articolo 3 della Costituzione, perché tratta in modo diverso fatti di gravità sovrapponibile. Il furto semplice e la violazione di domicilio, ha aggiunto, sono proprio gli elementi che compongono il furto in abitazione, e quindi i principali termini di paragone. A giustificare la procedibilità d’ufficio non basterebbero né obblighi internazionali, che qui non esistono, né la natura del bene protetto, dato che si tratta di un bene privato come il patrimonio individuale.
Il secondo dubbio. Con la stessa ordinanza il giudice ha censurato anche l’articolo 624-bis, primo comma, del codice penale, perché non prevede una diminuzione di pena quando il fatto è di lieve entità. I parametri richiamati erano l’articolo 3 e l’articolo 27, terzo comma, della Costituzione.
La risposta sulla querela. La Corte ha dichiarato la questione non fondata. La scelta tra procedibilità d’ufficio e querela appartiene al legislatore, che ha ampi margini di discrezionalità: la Corte può intervenire solo di fronte a una manifesta irragionevolezza. Il regime di procedibilità, inoltre, non discende automaticamente dalla gravità del reato, ma nasce da bilanciamenti di interessi delicati e spesso assai complessi e può corrispondere alle particolarità della singola fattispecie e del bene protetto. Per il furto in abitazione il legislatore ha mantenuto la procedibilità d’ufficio in ragione della particolare gravità del fatto e della speciale pericolosità di chi lo commette. La Corte ha ritenuto ragionevole questa scelta, pur riconoscendo che la riforma mirava a favorire la definizione anticipata dei processi per furto e ad alleggerire il carico giudiziario.
La risposta sulla pena. Sulla mancata attenuante per i fatti di lieve entità la Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza: la stessa questione era già stata decisa con la sentenza n. 193 del 2025 e l’ordinanza non ha portato argomenti nuovi. La Corte ha ribadito che non è irragionevole un trattamento particolarmente rigoroso per chi viola un’abitazione per rubare. Il domicilio, quale spazio della persona, o è violato o non lo è: non esiste un ingresso lieve nella casa altrui, e una valvola di sicurezza attenuante risulterebbe incongrua.
Cosa cambia in pratica. Per chi subisce un furto in casa non cambia nulla, e proprio per questo la decisione è utile da conoscere. Non serve presentare una querela formale entro un termine perché si proceda: è sufficiente che la notizia del reato arrivi all’autorità, e il procedimento va avanti anche se la persona derubata non lo chiede o cambia idea. Il risarcimento del danno, da solo, non chiude il processo. Per il furto semplice, invece, la riforma del 2022 ha reso necessaria la querela, e senza quella il processo non si fa.
Visualizza il provvedimento ufficiale: https://www.cortecostituzionale.it/scheda-pronuncia/2026/130