Fondazione Milano Cortina 2026: niente gare pubbliche dal 2020 (Corte cost. n. 129/2026)
Con la sentenza n. 129 del 2026 la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni sollevate sull’articolo 11 del decreto-legge n. 76 del 2024, convertito nella legge n. 111 del 2024. È la norma che, dichiarando di interpretare la legge sulle Olimpiadi invernali, afferma che la Fondazione Milano Cortina 2026 non è un organismo di diritto pubblico.
La norma. Nel 2020 il decreto-legge n. 16, convertito nella legge n. 31, ha affidato alla Fondazione il compito di comitato organizzatore dei Giochi, precisando che non ha scopo di lucro ed è «operante in regime di diritto privato». Nel 2024 il legislatore ha aggiunto che le attività della Fondazione non sono disciplinate da norme di diritto pubblico e che l’ente non è un organismo di diritto pubblico. La qualifica non è un dettaglio: un organismo di diritto pubblico deve scegliere i fornitori con gara pubblica.
Il caso. La Procura della Repubblica di Milano ha indagato alcuni dipendenti della Fondazione, ipotizzando i reati di turbata libertà degli incanti (articolo 353 del codice penale) e di corruzione (articolo 318). I fatti riguardavano le procedure per affidare i servizi dell’«Ecosistema Digitale» dell’ente. L’accusa presupponeva che la Fondazione fosse un organismo di diritto pubblico e che quindi i suoi dipendenti agissero come pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio. Dopo la norma del 2024 il pubblico ministero ha chiesto l’archiviazione, ma il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano ha investito la Corte costituzionale.
Il dubbio del giudice. Secondo il giudice quella del 2024 non era una vera interpretazione, ma una regola nuova con effetto retroattivo, capace di far cadere i reati contestati. Da qui le censure: irragionevolezza (articolo 3 della Costituzione); estraneità a un decreto d’urgenza dedicato alla ricostruzione dopo le calamità (articolo 77); contrasto con la direttiva europea 2014/24/UE sugli appalti e con la Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione (articoli 11 e 117, primo comma).
La risposta della Corte. La Corte non è entrata nel merito. Ha ritenuto errato il punto di partenza del giudice, perché già la norma del 2020 escludeva che la Fondazione fosse un organismo di diritto pubblico. L’inciso sul «regime di diritto privato» fu inserito in sede di conversione per rendere rapido e snello l’operato dell’ente, sottraendolo alle procedure di evidenza pubblica: gli atti parlamentari, ha osservato la Corte, lo dicono in modo inequivoco.
Non una semplice ripetizione. Il giudice sosteneva che quella formula ripetesse soltanto l’articolo 1, comma 1-bis, della legge n. 241 del 1990, per cui la pubblica amministrazione, per gli atti non autoritativi, agisce secondo il diritto privato salvo che la legge disponga diversamente. La Corte ha replicato che le due norme hanno scopo diverso: quella del 1990 detta un criterio generale per tutte le amministrazioni, con l’ampia eccezione dei casi in cui la legge prevede il contrario; la norma del 2020 riguarda un ente specifico, che amministrazione pubblica non è, e ne fissa in modo inderogabile le modalità di azione.
Un punto tenuto fermo. Essere un soggetto privato non basta, di per sé, a escludere la qualifica di organismo di diritto pubblico: anche una persona giuridica privata deve bandire gare pubbliche quando ricorrono i presupposti di legge. Qui, però, il legislatore del 2020 aveva già escluso quella qualifica, e la norma del 2024 ne ha solo rinsaldato il significato di fronte ai dubbi sollevati dall’istruttoria dell’Autorità nazionale anticorruzione e dall’iniziativa della Procura.
L’esito. Di qui l’inammissibilità: anche annullando la norma del 2024, il giudice avrebbe dovuto applicare una norma di identica portata, quella del 2020, che non era stata impugnata.
Cosa cambia in pratica. Non esiste una pronuncia della Corte su quale sia la natura della Fondazione secondo il diritto europeo: quel profilo, scrive la sentenza, non è ora in discussione. Il procedimento penale torna al giudice di Milano, che dovrà decidere sull’archiviazione considerando che le condotte contestate sono state tenute quando la legge già escludeva la gara pubblica.
Visualizza il provvedimento ufficiale: https://www.cortecostituzionale.it/scheda-pronuncia/2026/129