Ricorso manifestamente infondato: prescrizione maturata dopo appello non rilevabile (Cass. pen. Sez. VII n. 4626 del 05.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di sospensione del corso della prescrizione, la relativa durata, nel caso di rinvio per impedimento dell’imputato dovuto a ragioni di salute, non è determinata in sessanta giorni successivi al termine dell’impedimento ai sensi dell’art. 159, comma primo, n. 3, cod. pen., ove non sia prevedibile il momento della cessazione, ma è commisurata a quella del differimento concretamente disposto dal giudice. L’inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell’art. 129 cod. proc. pen., ancorché il termine prescrizionale sia maturato successivamente alla pronuncia della sentenza di appello.
Il Fatto
Il ricorrente è stato condannato dalla Corte d’appello di Bologna con sentenza del 9 maggio 2024 per una contravvenzione contestata come commessa il 6 marzo 2019. Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione articolando un unico motivo, incentrato sull’intervenuta prescrizione del reato.
Nel giudizio di legittimità il difensore ha depositato una memoria, dichiarata tardiva perché pervenuta oltre il termine di quindici giorni applicabile al procedimento in base agli artt. 610, comma 1 e 611, comma 1, cod. proc. pen. La questione centrale sottoposta alla Corte è se la prescrizione, maturata dopo la sentenza di appello, possa essere rilevata in sede di legittimità.
La Motivazione della Corte
La Corte ha innanzitutto verificato il decorso del termine prescrizionale. Il termine quinquennale è rimasto sospeso — come risulta dal verbale di udienza del 16 dicembre 2022 — da tale data fino al 17 marzo 2023, a seguito del differimento del procedimento chiesto dal difensore per ragioni di salute dell’imputato.
Sul punto il Collegio richiama il principio per cui, in tema di sospensione del corso della prescrizione, la durata non è determinata in sessanta giorni successivi al termine dell’impedimento, ai sensi dell’art. 159, comma primo, n. 3, cod. pen., quando non sia prevedibile il momento della cessazione, ma è commisurata a quella del differimento concretamente disposto dal giudice (Sez. 2, n. 11137 del 28/02/2024, Meocci, Rv. 286132).
Su questa base la Corte rileva che alla data della pronuncia della sentenza di appello, il 9 maggio 2024, non era ancora maturato il termine di prescrizione della contravvenzione, che è pertanto decorso successivamente alla decisione impugnata.
Tuttavia, il termine non può essere rilevato in questa sede. Il ricorso è manifestamente infondato e quindi inammissibile, il che preclude la possibilità di dichiarare le cause di non punibilità. La Corte richiama il principio secondo cui l’inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e non permette di rilevare le cause di non punibilità a norma dell’art. 129 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, D.L., Rv. 217266; conforme Sez. 2, n. 28848 del 08/05/2013, Ciaffoni, Rv. 256463).
Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 159 c.p. – Sospensione del corso della prescrizione
- Art. 129 c.p.p. – Obbligo della immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità
- Art. 610 c.p.p. – Atti preliminari