Un non avvocato può essere socio di una società tra avvocati? (Corte cost. n. 138/2026)
Con la sentenza n. 138 del 2026 la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni sollevate sull’articolo 4-bis, comma 2, lettera a), della legge n. 247 del 2012, introdotto dalla legge n. 124 del 2017. È la norma che permette a chi non è avvocato, né iscritto all’albo di un’altra professione, di entrare come socio in una società tra avvocati. Inammissibile significa che la Corte non ha giudicato se la norma sia conforme alla Costituzione: si è fermata prima, per un difetto dell’atto con cui la questione le era stata sottoposta. La norma resta in vigore.
Il caso. L’Unione nazionale delle camere civili e alcuni avvocati avevano chiesto al Consiglio dell’ordine degli avvocati di Roma di cancellare dall’albo una società tra avvocati partecipata da un socio non professionista, un imprenditore attivo anche nel settore assicurativo. Il Consiglio dell’ordine aveva respinto la richiesta, perché la legge consente quella partecipazione. Contro il rifiuto è stato proposto reclamo al Consiglio nazionale forense, che decide le controversie sulla tenuta degli albi, in questo ruolo è considerato un giudice e ha rimesso la questione alla Corte costituzionale.
Il dubbio. Secondo il Consiglio nazionale forense la presenza di un socio che mette solo capitale, e che per sua natura punta al profitto, indebolisce di per sé l’indipendenza dell’avvocato. Quell’indipendenza serve a rendere effettivo il diritto di difesa e a garantire il giusto processo (articoli 24 e 111 della Costituzione). Vi sarebbe poi contrasto con l’articolo 41, perché la società con un socio investitore potrebbe aggirare parte dei doveri e delle incompatibilità che gravano sul singolo avvocato.
Perché la Corte si è fermata. Chi solleva una questione deve ricostruire per intero il quadro normativo. Qui non è accaduto. L’ordinanza ha censurato la norma che ammette il socio non professionista senza esaminare il resto dell’articolo 4-bis, che pone limiti precisi: i soci non professionisti non possono superare un terzo del capitale e dei diritti di voto, la maggioranza dell’organo di gestione deve essere composta da soci avvocati, sono vietate le partecipazioni tramite società fiduciarie, trust o interposta persona. Altre regole riguardano l’attività: la prestazione è personale dell’avvocato incaricato, che deve svolgerla in piena indipendenza e imparzialità e dichiarare conflitti di interesse o incompatibilità; l’avvocato risponde verso il cliente insieme alla società; anche la società è soggetta al codice deontologico e al potere disciplinare dell’ordine. Il Consiglio nazionale forense ha definito quei limiti non significativi senza spiegare perché. Per la Corte l’omissione compromette in modo irrimediabile il ragionamento e rende le questioni inammissibili.
Le osservazioni della Corte. La sentenza aggiunge che sono proprio quelle restrizioni e quelle regole a poter costituire il punto di equilibrio tra gli interessi in gioco, perché l’indipendenza dell’avvocato non può subire alterazioni quando la professione è svolta in forma societaria. Segnala però che la disciplina delle società tra avvocati è, su alcuni punti, meno rigorosa di quella dettata per le società tra professionisti di altri settori: manca la regola che permette al professionista di opporre agli altri soci il segreto sulle attività a lui affidate, mancano i requisiti di onorabilità del socio investitore, mancano gli obblighi di informare il cliente della presenza di soci con finalità di investimento. È all’esame del Parlamento un disegno di legge di delega per la riforma dell’ordinamento forense: quelle garanzie, osserva la Corte, non potranno essere di livello inferiore a quelle già previste per le altre società tra professionisti.
Cosa cambia in pratica. Per ora nulla. Una società tra avvocati può continuare ad avere un socio che non è avvocato, entro i limiti di legge, e la sua iscrizione all’albo resta legittima. Per chi si rivolge a uno studio organizzato in questa forma l’incarico resta affidato a un avvocato determinato, che lo esegue personalmente, ne risponde in proprio e deve dichiarare le situazioni di conflitto. Non esiste invece un obbligo di legge di comunicare al cliente chi siano i soci non professionisti: chi vuole saperlo deve chiederlo.
Visualizza il provvedimento ufficiale: https://www.cortecostituzionale.it/scheda-pronuncia/2026/138