Causa civile: senza contributo minimo niente ruolo (Corte cost. n. 137/2026)
Con la sentenza n. 137 del 2026 la Corte costituzionale ha salvato la regola che vieta di iscrivere a ruolo una causa civile se non è stato versato l’importo minimo del contributo unificato. La norma è l’articolo 1, comma 812, lettera a), numero 2), della legge 30 dicembre 2024, n. 207, che ha inserito il comma 3.1 nell’articolo 14 del d.P.R. n. 115 del 2002.
La norma. Fermi i casi di esenzione previsti dalla legge, nei procedimenti civili la causa non può essere iscritta a ruolo se non è versato l’importo minimo del contributo unificato, o il minor contributo dovuto per legge. L’importo minimo è di 43 euro, ridotto alla metà per alcuni processi e per alcune controversie. L’iscrizione a ruolo è la registrazione della causa negli elenchi dell’ufficio giudiziario: è l’atto da cui il procedimento prende avvio.
Il caso. Le questioni sono state sollevate con quattro ordinanze: tre della Corte di cassazione, terza sezione civile, e una del Giudice onorario di pace di Benevento. In quest’ultimo giudizio una società aveva depositato un’opposizione a decreto ingiuntivo che non era stata iscritta a ruolo per il mancato pagamento del contributo. Aveva poi depositato un nuovo ricorso dopo la scadenza del termine, chiedendo di essere rimessa in termini.
I dubbi dei giudici. Secondo i rimettenti la norma viola gli articoli 3, 24 e 111 della Costituzione perché impedisce di agire in giudizio. L’onere fiscale non avrebbe collegamento con la razionalizzazione del servizio giustizia; in cassazione peserebbe solo sul ricorrente principale e non su quello incidentale; tratterebbe allo stesso modo tutte le cause civili, qualunque sia il valore; non terrebbe conto di chi non ha mezzi economici; peggiorerebbe la disciplina precedente, nella quale il mancato pagamento non chiudeva la porta del giudice. Un ultimo profilo riguardava il rifiuto dell’iscrizione da parte del cancelliere, organo amministrativo.
Il ragionamento della Corte. Un onere fiscale può condizionare l’accesso alla giustizia solo se rispetta i criteri di proporzionalità e di stretta necessità. La Corte ha verificato questo passaggio con i dati sulla riscossione: le richieste di recupero erano 59.474 nel 2023 e 77.867 nel 2024, mentre nel 2025, dopo la nuova regola, sono scese a 23.871; per la fascia fino a 43 euro il calo rispetto al 2023 è stato dell’87 per cento. Su importi così piccoli la riscossione forzata era antieconomica. Il contributo unificato serve a finanziare le spese del servizio giudiziario, e la modestia della somma non fa venire meno questa finalità: anzi, la rende non sproporzionata.
Le altre censure. In cassazione l’onere non grava per forza sul ricorrente principale, perché paga chi per primo si costituisce e iscrive la causa a ruolo, quindi anche il controricorrente. Chiedere lo stesso importo in ogni causa non viola l’eguaglianza, perché si tratta di una quota minima e il contributo pieno resta comunque dovuto. Chi non ha mezzi economici può essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato, con prenotazione a debito del contributo. Infine, il diverso regime previgente non crea disparità, perché il tempo che passa giustifica discipline diverse.
Il punto rimasto aperto. Sul cancelliere la Corte non ha difeso la scelta del legislatore: affidare a un organo diverso dal giudice il potere di precludere l’accesso alla giustizia costringe la parte a un doppio giudizio ed è un onere sproporzionato. La questione è stata comunque dichiarata inammissibile, perché le soluzioni possibili sono molte e la scelta spetta al legislatore.
Cosa cambia in pratica. La regola resta in vigore. Chi avvia una causa civile deve versare almeno l’importo minimo al momento dell’iscrizione a ruolo, altrimenti la cancelleria rifiuta l’iscrizione e il processo non parte. Chi ritiene di essere esente, o ha chiesto il patrocinio a spese dello Stato, deve documentarlo già al deposito: secondo la circolare del Ministero della giustizia del 24 aprile 2025 basta allegare l’istanza protocollata dal Consiglio dell’ordine. Come mostra il caso deciso dal giudice di pace, il rifiuto dell’iscrizione può far scadere i termini per agire.
Visualizza il provvedimento ufficiale: https://www.cortecostituzionale.it/scheda-pronuncia/2026/137