Rinuncia del Governo al ricorso: processo estinto (Corte cost. ord. n. 15/2026)
Con l’ordinanza n. 15 del 2026 la Corte costituzionale ha dichiarato estinto il processo. Non ha quindi deciso se la norma contestata fosse legittima o no: la questione di fondo resta senza risposta.
Il giudizio. Si trattava di un giudizio di legittimità costituzionale in via principale, cioè del ricorso con cui lo Stato impugna direttamente una legge regionale o provinciale. Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato l’articolo 42, comma 2, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 17 giugno 2025, n. 6.
La norma in discussione. Quella disposizione aggiungeva un periodo all’articolo 1, comma 1, della legge provinciale di Bolzano n. 12 del 1995, secondo cui l’attività deve essere esercitata nello stesso edificio in cui è registrata la residenza della persona o la sede legale dell’impresa che la esercita. Il Governo riteneva che la regola violasse l’articolo 8 dello Statuto speciale e gli articoli 3, 11, 41, 42 e 117 della Costituzione, oltre agli articoli 49 e 56 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea e alla direttiva 2006/123/CE. La Provincia autonoma di Bolzano si era costituita in giudizio, sostenendo che le censure fossero inammissibili e comunque non fondate.
Perché il processo si è chiuso così. Nel frattempo quel periodo è stato soppresso dall’articolo 6, comma 2, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 14 ottobre 2025, n. 12. Con atto del 30 dicembre 2025 il Presidente del Consiglio dei ministri ha rinunciato al ricorso, rilevando che la norma impugnata era stata abrogata e che la Provincia non le aveva dato attuazione mentre era in vigore. La Provincia ha accettato la rinuncia con deliberazione della Giunta provinciale del 30 dicembre 2025, n. 1136, depositata il 2 gennaio 2026.
La regola applicata. Secondo l’articolo 25 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, la rinuncia del ricorrente all’impugnazione in via principale, accettata dal resistente costituito, determina l’estinzione del processo. La Corte si è limitata ad applicare questa regola.
Che cosa resta. Non c’è alcun principio della Corte sulla legittimità di quella previsione. La disposizione non è più in vigore, ma perché è stata soppressa dal legislatore provinciale, non perché sia stata dichiarata illegittima. Se una regola analoga venisse reintrodotta, il dubbio di costituzionalità andrebbe sollevato da capo.
Visualizza il provvedimento ufficiale: https://www.cortecostituzionale.it/scheda-pronuncia/2026/15