Foglio di servizio NCC in Veneto: processo estinto (Corte cost. ord. n. 14/2026)
Con l’ordinanza n. 14 del 2026 la Corte costituzionale ha dichiarato estinto il processo: non ha quindi deciso se la legge regionale contestata sia legittima o meno. Il giudizio si è chiuso per una ragione soltanto processuale, la rinuncia al ricorso.
Di che cosa si discuteva. Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato l’articolo 4 della legge della Regione Veneto 20 maggio 2025, n. 6. Quella norma stabilisce che, per i servizi di noleggio con conducente svolti con partenza, destinazione e permanenza all’interno del territorio veneto, l’obbligo di compilare il foglio di servizio è assolto con il possesso del contratto o della lettera d’incarico, in forma cartacea o elettronica, che attesta l’avvenuta ed effettiva prenotazione da parte del cliente; il documento va tenuto a disposizione del conducente per essere esibito agli organi di controllo. La stessa norma precisa che l’obbligo di tenuta e compilazione del foglio di servizio secondo le disposizioni nazionali resta fermo ogni volta che il servizio si svolga, anche solo temporaneamente, fuori dai confini regionali.
Le posizioni delle parti. Per il Governo la disposizione regionale contrastava con l’articolo 11, comma 4, della legge n. 21 del 1992, che prevede l’obbligo di compilazione e tenuta del foglio di servizio in formato elettronico, con specifiche fissate da un decreto ministeriale, e violava perciò l’articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, che riserva allo Stato la tutela della concorrenza. La Regione Veneto si era costituita sostenendo di avere agito nella materia del trasporto pubblico locale, di sua competenza, e di avere soltanto semplificato un adempimento formale. Nello stesso senso erano intervenute le osservazioni di un’associazione di categoria del settore, ammessa come amicus curiae.
Perché il processo si è chiuso. Il 12 gennaio 2026, su deliberazione del Consiglio dei ministri, il Presidente del Consiglio ha depositato la rinuncia al ricorso. Il giorno successivo la Regione Veneto ha accettato la rinuncia. La rinuncia accettata dalla controparte costituita comporta l’estinzione del processo in base all’articolo 25 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale. La Corte si è limitata a prenderne atto.
Che cosa resta. L’ordinanza non contiene alcuna valutazione sul merito della questione. La norma regionale non è stata dichiarata né legittima né illegittima e resta in vigore. Restano quindi aperti sia il tema del riparto di competenze tra Stato e Regioni su questo punto, sia il rapporto tra la modalità documentale prevista dal Veneto e l’obbligo statale di foglio di servizio elettronico. Per chi svolge il servizio, va comunque tenuto presente quanto la stessa legge regionale dispone: fuori dal territorio veneto, anche in via temporanea, valgono le regole nazionali.
Visualizza il provvedimento ufficiale: https://www.cortecostituzionale.it/scheda-pronuncia/2026/14