Custodia oltre la richiesta del PM: questione inammissibile (Corte cost. ord. n. 11/2026)
Con l’ordinanza n. 11 del 2026 la Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibili le questioni sollevate sugli articoli 280, comma 2, e 291 del codice di procedura penale. Il merito non è stato deciso: la Corte non ha detto se quelle norme siano o no in contrasto con la Costituzione.
Il caso. La questione nasce da un processo penale davanti al Tribunale di Prato. Un imputato era stato arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio. Il pubblico ministero aveva chiesto gli arresti domiciliari; il Tribunale, dando al fatto una diversa qualificazione giuridica, aveva disposto la custodia in carcere. In seguito, su richiesta dello stesso pubblico ministero, la misura era stata sostituita con il divieto di dimora.
Il dubbio del giudice. Le norme censurate, lette insieme, legano il giudice alla richiesta del pubblico ministero: il giudice non può applicare una misura cautelare più grave di quella richiesta, nemmeno quando ritiene che il fatto vada qualificato diversamente. Secondo il Tribunale ciò violava l’articolo 3 della Costituzione, perché finiva per trattare in modo diverso chi ha una dimora stabile e chi non ce l’ha, e gli articoli 101, secondo comma, e 112 della Costituzione, perché comprimeva il potere di decisione del giudice a vantaggio del pubblico ministero.
Perché la Corte non ha deciso. La Corte si è fermata a un requisito preliminare, la rilevanza: la questione deve servire a decidere il processo in corso. Nel momento in cui il Tribunale ha sollevato il dubbio non era pendente alcuna richiesta di misura cautelare del pubblico ministero, che aveva già prestato il consenso all’applicazione della pena su richiesta delle parti, il cosiddetto patteggiamento. Il giudice, quindi, non doveva applicare le norme contestate. La Corte ha ricordato che la questione deve avere nel processo “un’incidenza attuale e non meramente eventuale”.
Cosa cambia in pratica. Nulla, per ora. Gli articoli 280, comma 2, e 291 del codice di procedura penale restano in vigore come sono: il giudice non può disporre una misura cautelare più severa di quella chiesta dal pubblico ministero. La pronuncia non chiude la strada: un altro giudice può riproporre la stessa questione, ma deve farlo in un processo in cui sia effettivamente chiamato a decidere su una richiesta di misura cautelare. Fuori da questa condizione, la Corte non entra nel merito.
Visualizza il provvedimento ufficiale: https://www.cortecostituzionale.it/scheda-pronuncia/2026/11