Reati ministeriali: ammissibile il conflitto della Camera (Corte cost. ord. n. 122/2026)
Con l’ordinanza n. 122 del 2026 la Corte costituzionale ha dichiarato ammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato presentato dalla Camera dei deputati contro il Collegio per i reati ministeriali presso il Tribunale di Roma e la Procura della Repubblica presso lo stesso Tribunale. La Corte non ha ancora deciso chi abbia ragione: ha solo verificato che il ricorso può essere esaminato.
Da dove nasce il conflitto. Il Collegio per i reati ministeriali aveva chiesto alla Camera l’autorizzazione a procedere nei confronti del Ministro della giustizia, del Ministro dell’interno e di un Sottosegretario di Stato, per fatti legati alla liberazione e al rimpatrio di una persona arrestata a Torino nel gennaio 2025. L’Assemblea ha respinto la richiesta il 9 ottobre 2025 e il procedimento è stato archiviato. Nel corso delle indagini era stata sentita, come persona informata sui fatti, la Capo di gabinetto del Ministro della giustizia dell’epoca. Il Collegio ha ritenuto mendaci le sue dichiarazioni, l’ha denunciata alla Procura di Roma e il suo nome è stato iscritto nel registro delle notizie di reato per il delitto previsto dall’articolo 371-bis del codice penale.
Che cosa lamenta la Camera. Secondo la Camera, procedere per le vie ordinarie senza attivare la procedura speciale prevista dall’articolo 96 della Costituzione, dalla legge costituzionale n. 1 del 1989 e dalla legge n. 219 del 1989 le ha impedito di valutare il caso. In particolare le avrebbe tolto la possibilità di stabilire se quella condotta fosse funzionalmente collegata ai reati ministeriali e se la persona avesse agito per la tutela di un interesse dello Stato costituzionalmente rilevante o per un preminente interesse pubblico.
Perché il ricorso è ammissibile. In questa prima fase la Corte decide in camera di consiglio, senza contraddittorio, e controlla soltanto i due requisiti previsti dall’articolo 37 della legge n. 87 del 1953. Sul piano soggettivo: la Camera può agire a difesa delle proprie attribuzioni, e possono resistere in giudizio sia il Collegio per i reati ministeriali, titolare esclusivo delle indagini sui reati ministeriali, sia il Procuratore della Repubblica, cui spetta l’esercizio obbligatorio dell’azione penale. Sul piano oggettivo: il ricorso riguarda effettivamente una sfera di attribuzioni costituzionali della Camera.
Che cosa succede adesso. Il giudizio prosegue. La Corte ha disposto che il ricorso e l’ordinanza siano notificati, a cura della Camera, al Collegio per i reati ministeriali, al Procuratore della Repubblica di Roma e anche al Senato, entro trenta giorni dalla comunicazione, con successivo deposito in cancelleria. Solo dopo il contraddittorio la Corte deciderà nel merito, cioè se le attribuzioni della Camera siano state davvero lese. La stessa ordinanza precisa che resta impregiudicata ogni ulteriore questione, comprese quelle di ammissibilità.
Visualizza il provvedimento ufficiale: https://www.cortecostituzionale.it/scheda-pronuncia/2026/122