Consenso all’acquisizione delle trascrizioni preclude ogni contestazione (Cass. pen. Sez. VI n. 21669 del 11.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il consenso prestato dalla difesa all’acquisizione delle trascrizioni dei messaggi estrapolati da un supporto informatico sequestrato in altro procedimento, ai sensi dell’art. 493, comma 3, cod. proc. pen., preclude ogni contestazione sull’acquisibilità dell’atto e rende inammissibile la doglianza relativa alla mancata produzione degli screenshots o del supporto materiale originario. In sede di legittimità è prospettabile una lettura del significato di una comunicazione diversa da quella del giudice di merito solo in presenza del travisamento della prova, quando il contenuto sia indicato in modo difforme da quello reale e la difformità risulti decisiva e incontestabile. La censura che investe il merito dell’apprezzamento probatorio e non specifica gli elementi grafici asseritamente omessi né dimostra l’alterazione del significato delle comunicazioni è inammissibile.

Il Fatto

La Corte di appello di Venezia, con sentenza del 23/10/2025, ha confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Rovigo nei confronti dell’imputato per i reati di cui agli artt. 81 e 319 cod. pen. e agli artt. 81 e 326 cod. pen..

Avverso tale pronuncia il difensore dell’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione dell’art. 191, comma 2, cod. proc. pen. e il difetto di motivazione in ordine all’inutilizzabilità delle trascrizioni dei messaggi scambiati tra il ricorrente e un terzo, nonché la mancata valutazione della loro genuinità, per l’incompletezza delle trascrizioni e la presenza di elementi grafici non intelleggibili.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta il primo motivo, relativo all’inutilizzabilità delle trascrizioni. Dalla sentenza impugnata emerge che la difesa aveva prestato il consenso all’acquisizione delle trascrizioni dei messaggi memorizzati sul cellulare del terzo, effettuata in altro procedimento.

Il collegio richiama l’art. 493, comma 3, cod. proc. pen. e afferma che il consenso all’acquisizione preclude ogni contestazione sull’acquisibilità dell’atto e rende inammissibile la doglianza sulla mancata produzione degli screenshots dei messaggi trascritti o del supporto materiale ove erano memorizzati. Il motivo è quindi dichiarato infondato.

Quanto al secondo motivo, la Corte enuncia la regola di diritto: in sede di legittimità è possibile prospettare una interpretazione del significato di una comunicazione captata diversa da quella del giudice di merito solo in presenza del travisamento della prova, ovvero nel caso in cui il giudice abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale, con difformità decisiva e incontestabile. Richiama sul punto il precedente Sez. 5, n. 7465 del 28/11/2013, Napoleoni, Rv. 259516, reso in una fattispecie relativa all’interpretazione di messaggi scambiati via s.m.s.

Nel caso in esame, la censura investe il merito dell’apprezzamento probatorio e tende a sollecitare una diversa interpretazione dei messaggi in cui compaiono emoticon. Il ricorrente non indica specificamente il contenuto degli elementi grafici asseritamente omessi né dimostra in che modo essi avrebbero inequivocabilmente alterato il significato delle comunicazioni valorizzate in sentenza. La doglianza è pertanto inammissibile.

La Corte di appello ha trascritto i messaggi più significativi e, con motivazione adeguata e non scalfita dalle generiche censure difensive, ha ritenuto univoco il loro significato, nel senso che l’imputato forniva informazioni coperte dal segreto al terzo non per amicizia ma al fine di ricevere un prestito. Tale ricostruzione è confermata, secondo la sentenza impugnata, dalla sequenza tra i messaggi con cui l’informazione veniva resa e la contestuale richiesta di denaro. Il ricorso è respinto, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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