Rinnovabili in Sardegna: la Consulta restituisce gli atti (Corte cost. ord. n. 115/2026)
Con l’ordinanza n. 115 del 2026 la Corte costituzionale non ha deciso se la legge della Regione Sardegna sulle aree «non idonee» agli impianti a fonti rinnovabili sia legittima. Il merito resta impregiudicato: una parte delle questioni è stata dichiarata manifestamente inammissibile, per un’altra parte gli atti sono stati restituiti ai giudici che le avevano sollevate.
Il caso. Alcune società che realizzano impianti a fonti rinnovabili si sono rivolte al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio e al Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna. Contestavano provvedimenti di sospensione dei lavori e di arresto delle istruttorie ambientali, adottati dopo l’entrata in vigore della legge della Regione Sardegna 5 dicembre 2024, n. 20. Quella legge individua ampie porzioni di territorio come non idonee all’installazione degli impianti e vi ricollega un divieto, con effetti anche sui procedimenti già avviati o già autorizzati.
Il dubbio dei giudici. I due tribunali amministrativi hanno sollevato questioni di legittimità costituzionale. Secondo le ordinanze di rimessione, la Regione avrebbe trasformato la «non idoneità» da semplice aggravio della procedura in un divieto assoluto stabilito per legge, eliminando la valutazione caso per caso e il bilanciamento tra tutela del paesaggio e produzione di energia pulita. Sono stati richiamati, tra gli altri, il riparto di competenze tra Stato e Regione, gli obblighi europei sulle rinnovabili, la libertà di iniziativa economica e il buon andamento dell’amministrazione.
Perché la Corte non è entrata nel merito. Dopo le ordinanze di rimessione il quadro è cambiato due volte. Con la sentenza n. 184 del 2025 la Corte ha già dichiarato illegittime diverse delle disposizioni censurate, affermando che l’inidoneità di un’area non può mai equivalere a un divieto assoluto e aprioristico, e ha chiarito che, se un impianto ricade in parte su area non idonea, ciò non impedisce di per sé la realizzazione ma preclude soltanto la procedura autorizzatoria semplificata. Inoltre la legge regionale 6 novembre 2025, n. 31, ha modificato l’articolo 1 della legge del 2024. Verificare l’effetto di queste sopravvenienze spetta ai giudici rimettenti, prima di ogni esame dei vizi denunciati. Per altre disposizioni, invece, la Corte ha rilevato che le ordinanze non contenevano una motivazione sufficiente a sorreggere la censura: da qui la manifesta inammissibilità.
Che cosa succede adesso. Le cause davanti ai tribunali amministrativi proseguono. I giudici dovranno riesaminarle alla luce delle norme oggi vigenti e potranno, se lo riterranno ancora necessario, sollevare nuove questioni di legittimità costituzionale. Per chi ha progetti in Sardegna l’ordinanza non introduce una regola nuova: il punto di riferimento resta quanto già deciso con la sentenza n. 184 del 2025.
Visualizza il provvedimento ufficiale: https://www.cortecostituzionale.it/scheda-pronuncia/2026/115
Nota della Redazione
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