Quasi flagranza esclusa se tracce acquisite dopo dichiarazioni testimoni (Cass. pen. Sez. II n. 8119 del 27.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
È illegittimo l’arresto in flagranza operato dalla polizia giudiziaria sulla base delle informazioni fornite dalla vittima o da terzi nell’immediatezza del fatto, perché in tale ipotesi non sussiste la condizione di quasi flagranza. Questa presuppone l’immediata e autonoma percezione, da parte di chi procede all’arresto, delle tracce del reato e del loro collegamento inequivocabile con l’indiziato. Le cose o tracce, ai sensi dell’art. 382 cod. proc. pen., non devono essere oggetto di ricerca degli investigatori, ma devono essere dagli stessi constatate e apparire dimostrative del collegamento con il reato appena commesso. Non è richiesta la diretta percezione della commissione del reato da parte della polizia giudiziaria, ma è necessario che gli operanti, all’atto dell’intervento, colgano cose o tracce idonee a collegare in maniera diretta e inequivoca l’indiziato al reato.
Il Fatto
Il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Imperia negava la convalida dell’arresto di due indagati, sottoposti a misura precautelare in relazione al delitto di rapina aggravata, per difetto del requisito della quasi flagranza. In accoglimento della domanda cautelare del pubblico ministero, ritenuta la sussistenza di gravi indizi e di un concreto rischio di reiterazione, applicava agli stessi la misura della custodia cautelare in carcere.
Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Imperia, deducendo la violazione degli artt. 380 e 382 cod. proc. pen. Il ricorrente sosteneva che il giudice avesse rigettato la richiesta di convalida sul presupposto erroneo della mancata diretta percezione dei fatti da parte della polizia giudiziaria, nonostante dagli atti emergesse l’assenza di uno scarto temporale apprezzabile tra l’intervento sul luogo del reato e il rinvenimento delle tracce.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara il ricorso infondato in maniera manifesta. Il Collegio richiama la giurisprudenza della massima composizione nomofilattica, secondo cui è illegittimo l’arresto in flagranza operato sulla base delle informazioni fornite dalla vittima o da terzi nell’immediatezza del fatto, poiché in tale ipotesi non sussiste la quasi flagranza.
Il principio è espresso dalle Sezioni Unite n. 39131 del 24/11/2015, dep. 2016, richiamate unitamente a ulteriori conformi pronunce di legittimità. La condizione di quasi flagranza presuppone l’immediata e autonoma percezione, da parte di chi procede all’arresto, delle tracce del reato e del loro collegamento inequivocabile con l’indiziato.
La Corte ricostruisce la vicenda come riportata nell’ordinanza impugnata. La polizia giudiziaria, giunta sul luogo a seguito di segnalazione di una lite, rinveniva un indagato in stato di ubriachezza insieme alla persona offesa; una terza persona veniva fermata mentre si allontanava. Gli operanti raccoglievano le dichiarazioni dei due stranieri, assumevano a sommarie informazioni testimoniali un teste oculare e sottoponevano gli indagati a perquisizione, rinvenendo sulla persona di uno il telefono cellulare sottratto alla vittima e sull’altro la somma di denaro pure sottratta.
Secondo la Corte, tale ricostruzione conferma la correttezza della valutazione del giudice. La quasi flagranza, nell’ipotesi diversa da quella dell’inseguimento, è ravvisabile nei confronti di chi è sorpreso con cose o tracce dalle quali appaia che egli abbia commesso il reato immediatamente prima. Le cose o tracce non devono essere oggetto di ricerca da parte degli investigatori, ma devono essere dagli stessi constatate e apparire dimostrative del collegamento con il reato appena commesso.
Non è dunque richiesta la diretta percezione della commissione del reato da parte della polizia giudiziaria, essendo invece necessario che gli operanti, all’atto dell’intervento, colgano cose o tracce idonee a collegare in maniera diretta e inequivoca l’indiziato al reato. Tale interpretazione è l’unica coerente con la ratio legis che autorizza la privazione della libertà personale ad opera della polizia giudiziaria, in assenza di un preventivo vaglio giurisdizionale, solo in situazioni di urgenza o di evidenza indiziaria circa la responsabilità del soggetto.
Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile.
Nota della Redazione
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