Firma digitale per sottoscrivere le liste elettorali (Corte cost. n. 3/2025)
La decisione. La Corte costituzionale ha dichiarato illegittimi l’articolo 9, terzo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108 e l’articolo 2, comma 6, del Codice dell’amministrazione digitale (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82). Le due norme non prevedevano, per l’elettore che non è in grado di firmare a mano, la possibilità di sottoscrivere la lista dei candidati con un documento informatico firmato con firma elettronica qualificata.
Il caso. Un cittadino iscritto nelle liste elettorali di un comune del Lazio non può apporre la firma autografa a causa di una malattia grave. Dispone però di una firma digitale, che usa in autonomia. Voleva sottoscrivere una lista di candidati alle elezioni del Consiglio regionale del Lazio. Ha chiesto alla Regione Lazio di poter usare la firma digitale e la Regione ha confermato che non era possibile. Anche diversi uffici elettorali, alle elezioni politiche del 2022, avevano escluso la firma elettronica. Il cittadino si è allora rivolto al Tribunale di Civitavecchia per far accertare il proprio diritto.
Le norme in discussione. L’articolo 9 della legge n. 108 del 1968 chiede che la firma di chi presenta una lista alle elezioni regionali sia apposta su un apposito modulo e sia autenticata. Il Codice dell’amministrazione digitale, a sua volta, esclude le consultazioni elettorali dal proprio campo di applicazione. Da qui il divieto di usare la firma digitale. Per le firme sui referendum e sui progetti di legge di iniziativa popolare, invece, il legislatore ha già ammesso la firma elettronica qualificata.
Il dubbio del giudice. Il Tribunale ha ritenuto che quelle due norme potessero violare gli articoli 2, 3, 48 e 49 della Costituzione. Chi non può firmare a mano viene di fatto ostacolato nell’esercizio di un diritto politico. L’unica alternativa prevista dalla legge è molto risalente: una dichiarazione verbale davanti a due testimoni e a un notaio, al segretario comunale o a un impiegato delegato dal sindaco.
Il ragionamento della Corte. La Corte parte da un punto fermo: in materia elettorale il legislatore ha ampia libertà di scelta. Stabilire se e quando aprire in generale le elezioni alla firma digitale resta compito del legislatore. Quella libertà però ha un limite, cioè la non manifesta irragionevolezza, e deve rispettare le garanzie delle situazioni di particolare vulnerabilità. La vecchia procedura della dichiarazione verbale, nata quando la firma digitale non esisteva, oggi non basta più: costringe la persona ad attivarsi perché i testimoni e il pubblico ufficiale la raggiungano, a sostenere eventuali spese e a tollerare un’interferenza sulla propria riservatezza. Secondo la Corte l’ordinamento finisce così per trasformare in inabile e bisognosa di assistenza una persona che, con i propri mezzi, sarebbe autonoma. Questo contrasta con il principio personalista e determina un aggravio del procedimento non necessario e non proporzionato, che discrimina. L’esigenza di verificare che la firma sia genuina e provenga davvero da quell’elettore è soddisfatta anche dalla firma elettronica qualificata con riferimento temporale opponibile ai terzi, già ammessa per i referendum.
Cosa cambia. Può ora sottoscrivere la lista dei candidati con un documento informatico firmato con firma elettronica qualificata, cui è associato un riferimento temporale opponibile ai terzi, l’elettore che non è in grado di firmare a mano per impossibilità certificata dovuta a un grave impedimento fisico, oppure che si trova nelle condizioni previste per il voto domiciliare. Serve quindi una certificazione dell’impedimento. Per tutti gli altri elettori resta la firma autografa autenticata: la Corte non ha esteso la firma digitale alla raccolta ordinaria delle sottoscrizioni.
Visualizza il provvedimento ufficiale: https://www.cortecostituzionale.it/scheda-pronuncia/2025/3