Segretario comunale: serve il concorso pubblico (Corte cost. n. 83/2026)
La Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la norma della Regione Valle d’Aosta che permetteva di affidare l’incarico di segretario del Comune di Aosta a un dirigente già dipendente del Comune, senza il concorso richiesto per l’accesso all’albo dei segretari. Si tratta dell’articolo 16 della legge regionale n. 15 del 2025, nella parte in cui aveva inserito l’articolo 20-sexies nella legge regionale n. 6 del 2014.
Cosa prevede la regola generale. In Valle d’Aosta i segretari degli enti locali sono dirigenti iscritti in un albo regionale, e all’albo si accede mediante concorso-corso. Lo stabilisce la legge regionale n. 46 del 1998. La Corte ricorda che la disciplina del segretario comunale serve a tenere insieme due esigenze: l’autonomia dell’ente locale e un controllo indipendente sulla sua attività.
Il caso. Nel 2025 la Regione ha riscritto la disciplina dell’esercizio associato delle funzioni comunali e dei segretari degli enti locali. Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato la legge davanti alla Corte con quattro motivi: l’obbligo di svolgere in forma associata funzioni e servizi comunali; la durata della permanenza in servizio dei segretari dopo le elezioni comunali; la nomina del segretario del Comune di Aosta senza concorso; le regole sulla sostituzione del sindaco nella Giunta delle Unités des Communes valdôtaines. La Regione si è costituita in giudizio e ha chiesto di dichiarare le questioni inammissibili o infondate.
La norma contestata. La nuova disposizione consentiva di conferire l’incarico di segretario del Comune di Aosta, in deroga alla legge del 1998 e per contenere la spesa, a un dipendente dello stesso Comune assunto a tempo indeterminato, appartenente alla qualifica dirigenziale, con almeno tre anni di anzianità in quella qualifica e almeno tre anni di funzioni di segretario negli ultimi dieci. Nessun concorso-corso, quindi, e nessuna iscrizione all’albo.
Il ragionamento della Corte. Lo Statuto speciale attribuisce alla Valle d’Aosta una competenza legislativa primaria sull’ordinamento degli enti locali, che può riguardare anche il personale. Quella competenza, però, va esercitata in armonia con la Costituzione e con i principi dell’ordinamento giuridico della Repubblica. Tra questi principi c’è l’articolo 97 della Costituzione, che impone imparzialità e buon andamento dell’amministrazione e l’accesso ai pubblici uffici mediante concorso.
Su questo punto la Corte richiama la propria giurisprudenza costante: il concorso è lo strumento necessario per garantire l’imparzialità dell’amministrazione e l’eguaglianza nell’accesso agli impieghi pubblici. Non basta il superamento di una selezione qualsiasi, anche se pubblica: la selezione deve avere natura concorsuale ed essere riferita al tipo e al livello delle funzioni da svolgere. Già nel 2023 la Corte aveva rivolto al legislatore valdostano un monito, invitandolo a rivedere le norme che permettevano l’iscrizione all’albo senza concorso. La deroga introdotta nel 2025 va nella direzione opposta e cambia in profondità la figura del segretario del capoluogo regionale.
Gli altri tre motivi non sono stati esaminati. La Corte li ha dichiarati inammissibili perché il ricorso non ricostruiva in modo completo il quadro normativo. Sull’esercizio associato delle funzioni, la nuova legge lo aveva reso facoltativo per le funzioni residue e comunque lo imponeva a tutti i comuni allo stesso modo. Sulla permanenza in servizio dei segretari, il termine non è di un mese fisso, ma dipende da una procedura scandita da termini precisi. Sulla sostituzione del sindaco, la censura era generica. In tutti e tre i casi il ricorso non spiegava perché le norme sarebbero state incostituzionali.
Cosa cambia in pratica. L’incarico di segretario del Comune di Aosta torna alle regole ordinarie: albo regionale e concorso-corso. Più in generale, la decisione conferma che nemmeno una Regione a statuto speciale può derogare al concorso per l’accesso a incarichi di questo tipo. Le altre parti della legge regionale restano invece in vigore, ma non perché siano state giudicate legittime: la Corte non è entrata nel merito, avendo ritenuto insufficiente la motivazione del ricorso.
Visualizza il provvedimento ufficiale: https://www.cortecostituzionale.it/scheda-pronuncia/2026/83