Addizionale IRES 8,5% sulle SGR: è legittima (Corte cost. n. 34/2025)
La Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni sollevate sull’articolo 2, comma 2, del decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133, convertito nella legge 29 gennaio 2014, n. 5. Quella norma ha imposto, per una sola annualità d’imposta, un’addizionale all’IRES di 8,5 punti percentuali alle imprese del mercato finanziario, comprese le società di gestione del risparmio.
Il caso. Una società di gestione del risparmio (SGR), che gestisce fondi comuni di investimento e fondi pensione, ha versato l’addizionale nel giugno 2014 e poi ne ha chiesto il rimborso all’Agenzia delle entrate. L’Agenzia ha respinto la richiesta. La società ha impugnato il diniego davanti alla Commissione tributaria provinciale di Milano, che ha rigettato il ricorso perché la Corte costituzionale, con la sentenza n. 288 del 2019, aveva già ritenuto quella norma non in contrasto con la Costituzione. La società ha allora proposto appello alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia.
Il dubbio del giudice. Il giudice d’appello ha sollevato la questione richiamando gli articoli 3 e 53 della Costituzione, cioè uguaglianza e capacità contributiva. L’addizionale è accompagnata da una misura compensativa: non si paga sulle variazioni in aumento derivanti dall’articolo 106, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, che riguarda la deduzione delle perdite sui crediti verso la clientela. Secondo il giudice quel vantaggio serve alle banche e agli altri intermediari che prestano denaro, non alle SGR, i cui crediti sono in prevalenza commissioni a breve termine non ancora incassate. Le SGR sarebbero quindi tassate di più senza avere una capacità contributiva maggiore.
La risposta della Corte. La Corte ha respinto questa lettura. Ha ricordato che la Costituzione non impone una tassazione uniforme per tutte le tipologie di imposizione, ma un raccordo con la capacità contributiva; la disuguaglianza vietata si ha quando situazioni omogenee sono disciplinate in modo ingiustificatamente diverso, non quando le situazioni non sono assimilabili. Ha poi confermato, in assenza di novità normative di rilievo, le ragioni già indicate nella sentenza n. 288 del 2019: l’addizionale valeva per un solo anno, serviva a finanziare l’abolizione di una rata dell’IMU in una fase di crisi economica generale e produceva un effetto redistributivo e solidaristico.
Sul punto specifico delle SGR, la Corte osserva che anche queste società fanno parte a pieno titolo del mercato finanziario. Possono operare solo dopo l’autorizzazione della Banca d’Italia, sentita la Consob, devono avere la forma di società per azioni, un capitale minimo e competenze specialistiche, e sono sottoposte a vigilanza perché il risparmio è tutelato dall’articolo 47 della Costituzione. Sono barriere all’ingresso che rendono difficile l’accesso a quel mercato. L’appartenenza al mercato finanziario può quindi essere assunta, in ipotesi circoscritte nel tempo e legate a una crisi economica generale, come indice autonomo e non arbitrario di capacità contributiva.
Quanto alle perdite sui crediti, la Corte capovolge l’argomento del giudice rimettente. Il fatto che le SGR usufruiscano poco delle regole di favore sulla deducibilità di quelle perdite significa semplicemente che non sono esposte a quel rischio d’impresa. Richiamando la giurisprudenza della Corte di cassazione, la sentenza afferma che tali caratteristiche non pongono le SGR in una posizione di maggior sfavore, ma sottolineano il minor impatto subito dalla crisi economica. La Corte segnala anche che nel 2013, anno dell’addizionale, il settore delle SGR ha registrato un aumento dell’utile netto del 18,7 per cento rispetto al 2012, secondo la relazione annuale della Banca d’Italia.
Cosa cambia in pratica. L’addizionale IRES resta dovuta anche dalle società di gestione del risparmio: chi ha versato quelle somme non può ottenerne il rimborso per i motivi esaminati in questa decisione. Il principio più generale interessa chiunque svolga attività d’impresa. Il legislatore può applicare un prelievo più alto a un intero settore economico, purché la misura sia limitata nel tempo, non arbitraria e collegata a un indice riconoscibile di forza economica. Dimostrare di trarre poco vantaggio dalle misure compensative pensate per l’intero comparto non basta, da solo, per essere esclusi dal prelievo.
Visualizza il provvedimento ufficiale: https://www.cortecostituzionale.it/scheda-pronuncia/2025/34
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