Adozione internazionale aperta alle persone single (Corte cost. n. 33/2025)
La decisione. La Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo l’articolo 29-bis, comma 1, della legge 4 maggio 1983, n. 184, nella parte in cui non include le persone singole residenti in Italia tra coloro che possono presentare la dichiarazione di disponibilita’ ad adottare un minore straniero residente all’estero. Da questa sentenza in poi anche chi non e’ sposato puo’ chiedere al tribunale per i minorenni di essere dichiarato idoneo all’adozione internazionale.
Il caso. Una donna non coniugata aveva presentato al Tribunale per i minorenni di Firenze la dichiarazione di disponibilita’ ad adottare un minore straniero e aveva chiesto il decreto di idoneita’. L’indagine psico-sociale-familiare disposta dal tribunale l’aveva giudicata idonea. La legge, pero’, riserva l’adozione ai coniugi. Il Tribunale aveva gia’ sollevato una prima questione, dichiarata inammissibile con la sentenza n. 252 del 2021 per motivazione insufficiente; riassunto il giudizio, e’ tornato davanti alla Corte con nuove questioni.
La regola in discussione. L’articolo 29-bis, comma 1, ammette alla procedura solo chi si trova nelle condizioni dell’articolo 6 della stessa legge. E l’articolo 6 consente l’adozione ai soli coniugi uniti in matrimonio da almeno tre anni, senza separazione nemmeno di fatto negli ultimi tre anni. Il risultato e’ un divieto assoluto per chi non e’ sposato.
Il dubbio del giudice. Secondo il Tribunale, escludere in partenza la persona sola non protegge il minore, perche’ un ambiente stabile e armonioso puo’ essere garantito anche da un nucleo con un solo genitore, tenuto conto della rete familiare intorno a lui. La preclusione automatica limiterebbe quindi senza ragione la vita privata, in contrasto con gli articoli 2 e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo.
Cosa ha risposto la Corte. La Corte ha respinto le eccezioni del Governo e ha accolto le questioni. Ha ricordato che lo stesso legislatore riconosce gia’ l’idoneita’ della persona sola: l’articolo 25, commi 4 e 5, della legge n. 184 del 1983 consente l’adozione a uno solo dei coniugi se l’altro muore, diventa incapace o se interviene separazione durante l’affidamento preadottivo; l’articolo 44, comma 3, ammette l’adozione in casi particolari anche a chi non e’ coniugato. Ha aggiunto che dopo la riforma della filiazione del 2012-2013 esiste un unico stato di figlio, per cui non serve piu’ il matrimonio dei genitori per assicurare all’adottato la protezione piu’ ampia. Gia’ con la sentenza n. 183 del 1994 aveva escluso che la Costituzione imponga di modellare l’adozione sull’imitazione della famiglia naturale.
Il punto decisivo. La Corte non riconosce un diritto ad adottare, che resta escluso. Verifica pero’ se il limite fissato dal legislatore sia proporzionato. La preferenza per la coppia coniugata puo’ giustificare una indicazione di preferenza, non un divieto assoluto. Nell’adozione internazionale, poi, allo Stato che accoglie spetta solo stabilire chi e’ idoneo, mentre l’abbinamento con il minore e’ deciso dallo Stato di origine, e la valutazione concreta dell’aspirante genitore resta affidata al giudice. La Corte osserva anche che restringere la platea degli adottanti rischia di ridurre le possibilita’ di accoglienza dei minori abbandonati: le domande di adozione internazionale sono passate da quasi settemila nel 2007 a una stima di circa cinquecento per il 2024. Il divieto assoluto risulta percio’ non necessario in una societa’ democratica.
Cosa cambia in pratica. Chi non e’ sposato e risiede in Italia puo’ ora presentare al tribunale per i minorenni del proprio distretto la dichiarazione di disponibilita’ e chiedere il decreto di idoneita’ all’adozione internazionale. Restano fermi gli altri requisiti dell’articolo 6 compatibili con lo stato libero: i limiti di eta’, l’idoneita’ affettiva e la capacita’ di educare, istruire e mantenere il minore. Il minore adottato acquista l’unico stato di figlio previsto dall’articolo 315 del codice civile. La decisione riguarda l’adozione internazionale. Resta impregiudicata la posizione di chi e’ parte di un’unione civile, che non era oggetto del giudizio.
Visualizza il provvedimento ufficiale: https://www.cortecostituzionale.it/scheda-pronuncia/2025/33