Contributo di solidarietà: corretti gli errori (Corte cost. ord. n. 61/2025)
Cosa decide l’ordinanza. La Corte costituzionale ha disposto la correzione di tre errori materiali contenuti in una sua precedente ordinanza, la n. 21 del 2025. Non è una nuova decisione sulla questione di fondo: qui il merito non è stato deciso, perché questo tipo di provvedimento serve solo a rimediare a sviste nel testo già depositato.
In quale giudizio si inserisce. L’ordinanza n. 21 del 2025 riguardava una questione sollevata dal TAR Lazio sull’articolo 1, comma 115, della legge n. 197 del 2022. Quella norma ha istituito un contributo di solidarietà temporaneo. Il giudice dubitava della sua legittimità nella parte in cui il contributo colpisce anche soggetti ulteriori rispetto a quelli presi in considerazione dal regolamento (UE) 2022/1854, cioè oltre alle imprese e alle stabili organizzazioni dell’Unione che svolgono, in sostanza, la parte prevalente dell’attività nei settori dell’estrazione e della raffineria.
Il primo errore: l’anno. Nel punto 2 del «Considerato in diritto» dell’ordinanza n. 21 era scritto che il contributo era dovuto «per l’anno 2022». La Corte rileva che l’articolo 1, comma 115, della legge n. 197 del 2022 lo ha invece istituito «per l’anno 2023», facendolo gravare sugli extraprofitti congiunturali relativi all’anno 2022. Le parole vanno quindi sostituite.
Gli altri due errori: gli importi. Al punto 9 la Corte aveva riportato i dati riferiti in udienza dall’Avvocatura generale dello Stato sul gettito della misura. Nel testo risultavano scritte somme «tra 3.745.000,00 circa e 3.870.000,00 euro circa» e, per l’ipotesi in cui la platea dei soggetti obbligati fosse coincisa con quella indicata dal regolamento europeo, «tra 1.701.000,00 circa e 1.912.000,00 euro circa». Il documento depositato dal Presidente del Consiglio dei ministri all’udienza del 28 gennaio 2025 indicava però cifre di ordine molto diverso: proventi stimabili tra 3.745.760.579 e 3.870.512.410,22 euro, e una stima tra 1.701.971.599,16 e circa 1.912 milioni di euro per l’ipotesi alternativa. Le due frasi sono state sostituite con questi valori.
Cosa accade adesso. Il testo dell’ordinanza n. 21 del 2025 va letto con le tre correzioni indicate. La Corte non ha riesaminato quella decisione e non ha aggiunto motivazioni: si è limitata a ravvisare la necessità di correggere gli errori materiali. Restano quindi ferme le valutazioni già contenute nell’ordinanza corretta, con la differenza che i numeri e l’anno ora riportati sono quelli esatti.
Visualizza il provvedimento ufficiale: https://www.cortecostituzionale.it/scheda-pronuncia/2025/61