Fermo delle navi ONG: interventi inammissibili (Corte cost. ord. n. 60/2025)
La decisione. La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili gli interventi di cinque soggetti che volevano partecipare a un giudizio sulla legittimità della norma che prevede il fermo amministrativo delle navi impegnate nel soccorso in mare. Sulla norma la Corte non ha deciso nulla: l’ordinanza riguarda solo chi può stare nel processo costituzionale.
In quale giudizio si inserisce. Il Tribunale ordinario di Brindisi, sezione civile, in composizione monocratica, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale sull’articolo 1, comma 2-sexies, del decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, nel testo inserito dal decreto-legge 2 gennaio 2023, n. 1. I parametri indicati sono gli articoli 3, 10, 25, 27, primo e terzo comma, e 117, primo comma, della Costituzione. Il processo davanti al giudice di Brindisi ha per oggetto uno specifico provvedimento sanzionatorio di fermo applicato alla nave Ocean Viking.
Chi voleva intervenire. Con atti depositati il 2 dicembre 2024 sono intervenuti Sea Watch e.V. ed Eos Shipping gUG, con un unico atto, Sos Humanity gGmbH, Handbreit – nautical safety solutions gGmbH e Idra Social Shipping srl. Si tratta di proprietari di navi che svolgono attività di soccorso nel mare Mediterraneo e che hanno subito provvedimenti di fermo del tutto simili a quello contestato a Brindisi, ancora oggetto di giudizi pendenti. A sostegno hanno indicato due argomenti: la decisione della Corte inciderebbe in modo immediato e diretto sui processi in cui sono parti, e la norma censurata si applicherebbe principalmente a organizzazioni proprietarie di navi che operano in acque internazionali o in zone di ricerca e soccorso straniere.
La ragione indicata nel testo. L’articolo 4, comma 3, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale ammette l’intervento dei titolari di un interesse qualificato, inerente in modo diretto e immediato al rapporto dedotto in giudizio. La Corte richiama la propria lettura di questa regola: il rapporto dedotto in giudizio è quello oggetto del processo di provenienza. Non basta quindi che l’interesse del terzo possa essere toccato dagli effetti di una eventuale decisione di accoglimento; serve un nesso diretto tra la sua posizione e l’oggetto di quel processo. Il processo di Brindisi riguarda il fermo di una nave che non appartiene agli intervenienti, e la vicenda non li coinvolge. Gli intervenienti non hanno illustrato quel nesso diretto e si sono limitati a indicare le conseguenze che una decisione di accoglimento avrebbe sui giudizi di cui sono parti: conseguenze che, per la Corte, sarebbero un mero effetto riflesso della decisione sulla legge censurata.
Cosa accade adesso. Le questioni sollevate dal Tribunale di Brindisi restano da decidere. L’ordinanza incide soltanto sulla partecipazione al processo costituzionale: i cinque soggetti ne restano fuori, mentre i loro giudizi restano pendenti davanti ai giudici che li stanno trattando.
Visualizza il provvedimento ufficiale: https://www.cortecostituzionale.it/scheda-pronuncia/2025/60