Padre detenuto e figli: cade un limite ai domiciliari (Corte cost. n. 52/2025)
La decisione. La Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo l’articolo 47-quinquies, comma 7, della legge n. 354 del 1975 sull’ordinamento penitenziario, limitatamente alle parole “e non vi sia modo di affidare la prole ad altri che al padre”. Resta invece in piedi l’altra condizione richiesta al padre detenuto: che la madre sia deceduta o impossibilitata a occuparsi dei figli.
La norma. La detenzione domiciliare speciale consente al genitore condannato di scontare la pena nella propria abitazione o in altro luogo, per occuparsi dei figli. Serve per pene piu’ lunghe di quelle che permettono la detenzione domiciliare ordinaria. La madre condannata puo’ ottenerla se ha figli di eta’ non superiore a dieci anni o figli con grave disabilita’, dopo aver espiato almeno un terzo della pena, o anche prima in alcuni casi, e se non c’e’ pericolo concreto di altri reati o di fuga. Il padre, invece, poteva ottenerla solo se la madre era morta o impossibilitata e, in aggiunta, se non c’era nessun altro a cui affidare i figli.
I casi. Le questioni arrivano da due tribunali di sorveglianza. A Bologna un detenuto chiedeva la misura per assistere i figli minori, nel frattempo accuditi dalla sorella maggiore: proprio questa circostanza escludeva in partenza la misura. A Venezia un altro detenuto chiedeva di poter assistere un figlio minore con disabilita’ grave, bisognoso di assistenza continua, seguito dalla sola madre senza aiuti significativi da parte delle famiglie di origine.
Il dubbio dei giudici. Secondo i due tribunali la norma tratta padre e madre in modo diverso solo per il sesso del genitore, assegnando al padre un ruolo di semplice supplenza. Erano richiamati gli articoli 2, 3, 27, terzo comma, 29, 30, 31 e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione agli articoli 8 e 14 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo.
La risposta sulla disparita’ generale. Su questo punto la Corte non ha dato ragione ai giudici. Ha richiamato la propria sentenza n. 219 del 2023: la Costituzione impone di garantire al minore la presenza di almeno uno dei due genitori, non necessariamente di entrambi. La scelta di assicurare in via primaria il rapporto con la madre trova un riferimento nell’articolo 31, secondo comma, della Costituzione, che impegna la Repubblica a proteggere la maternita’, e nell’articolo 4 della Convenzione sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione contro le donne del 1979, per cui le misure speciali dirette a proteggere la maternita’ non sono discriminazione. La Corte ha aggiunto che estendere la misura a tutti i detenuti non pericolosi resta possibile, ma e’ una scelta rimessa al legislatore. Le questioni sull’intera frase sono state quindi dichiarate non fondate; quelle fondate sull’articolo 2 della Costituzione sono state dichiarate inammissibili.
Il punto accolto. Diverso l’esito sull’ultimo frammento della norma. La Corte lo ha confrontato con l’articolo 47-ter, comma 1, lettera b), dell’ordinamento penitenziario, che ammette il padre alla detenzione domiciliare ordinaria in caso di morte o assoluta impossibilita’ della madre, senza pretendere anche l’assenza di altre persone disponibili. La sola maggiore durata della pena non basta a giustificare il sacrificio ulteriore imposto ai figli, che restavano privati della possibilita’ di vivere con l’unico genitore rimasto.
Cosa cambia. Se la madre e’ deceduta o non e’ in condizione di occuparsi dei figli, il padre detenuto puo’ ora chiedere la detenzione domiciliare speciale anche quando i figli sono gia’ affidati a parenti o ad altre persone. Il giudice di sorveglianza deve comunque verificare che non vi sia pericolo concreto di altri reati o di fuga e che il ripristino della convivenza risponda davvero all’interesse dei figli, con controlli anche durante l’esecuzione della misura. La Corte ha inoltre osservato che l’impossibilita’ della madre puo’ essere letta in modo non rigido: non basta il solo svolgimento di un lavoro, ma puo’ rilevare un carico di cura eccezionale, per esempio per gravi patologie del minore che richiedono assistenza continua. Nessuna estensione, invece, all’articolo 21-bis dell’ordinamento penitenziario sull’assistenza esterna ai figli minori.
Visualizza il provvedimento ufficiale: https://www.cortecostituzionale.it/scheda-pronuncia/2025/52