Imprese funebri e ambulanza NCC: divieto illegittimo (Corte cost. n. 62/2025)
La decisione. La Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo l’articolo 7, comma 4, della legge della Regione Calabria 29 novembre 2019, n. 48, come sostituito dall’articolo 5, comma 1, lettera a), della legge regionale 7 agosto 2023, n. 38, nella parte in cui vieta alle imprese funebri di svolgere il servizio di noleggio con conducente con ambulanza per il trasporto non urgente e programmato. In via conseguenziale è caduta anche la parte della stessa norma che vietava l’attività funebre a chi gestisce soltanto quel tipo di servizio con ambulanza.
Il caso. Un’impresa di servizi funebri aveva chiesto al Comune di Reggio Calabria l’autorizzazione al noleggio con conducente con ambulanza. Il Comune ha risposto negando la nuova autorizzazione e ordinando la cessazione del servizio di trasporto con ambulanza già svolto, applicando la legge regionale del 2023. Quella legge vieta alle imprese funebri il servizio di ambulanza, il trasporto sanitario semplice, il trasporto sanitario e il soccorso sanitario di emergenza fuori dagli ospedali e ogni trasporto simile, oltre a qualsiasi altro servizio parasanitario o socio-assistenziale. L’impresa ha impugnato l’atto davanti al Tribunale amministrativo regionale per la Calabria, sezione di Reggio Calabria.
Il dubbio del giudice. Il TAR ha ritenuto che il divieto di svolgere attività collaterali a quella funebre, come il trasporto con ambulanza di pazienti non in stato di urgenza, limiti senza ragione la concorrenza. Secondo il giudice, stabilire chi può entrare in un mercato spetta allo Stato, che ha competenza esclusiva sulla tutela della concorrenza: la norma regionale violerebbe quindi l’articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, oltre agli articoli 3 e 41 sulla ragionevolezza, sull’uguaglianza tra imprese e sulla libertà di iniziativa economica.
Il ragionamento della Corte. La Corte ricostruisce il quadro delle regole. Il settore funebre non ha oggi una disciplina nazionale autonoma: restano il testo delle leggi sanitarie del 1934 e il regolamento di polizia mortuaria del 1990, che però non regolano l’impresa funebre. Le Regioni sono intervenute nell’ambito della competenza concorrente sulla tutela della salute. Il trasporto con ambulanza è invece disciplinato dal codice della strada e dai decreti ministeriali: l’ambulanza è un veicolo per uso speciale, che può essere adibito a uso di terzi come noleggio con conducente sulla base di una licenza comunale.
La distinzione decisiva. La Corte separa due situazioni. Il divieto di svolgere il trasporto di soccorso resta legittimo, perché mira a proteggere la tranquillità e il benessere psicologico di persone particolarmente vulnerabili, cioè chi ha bisogno di cure urgenti e i suoi familiari: qui prevale la tutela della salute. Diversa è la situazione del noleggio con conducente con ambulanza per il trasporto non urgente e programmato, quello che serve per raggiungere o rientrare da un luogo di cura. In questo caso l’utente non si trova in una condizione di particolare fragilità, il divieto non protegge la salute né un altro interesse pubblico affidato alla Regione e incide in modo diretto e non marginale sulla concorrenza. Per questo la Regione ha invaso la competenza esclusiva dello Stato.
Gli altri punti. Le censure fondate sugli articoli 3 e 41 della Costituzione sono rimaste assorbite: la Corte non le ha esaminate, avendo già accolto la questione sulla competenza. Sono state invece dichiarate inammissibili le questioni riferite alla frase «nonché ogni altro servizio parasanitario, socio-assistenziale o simile», perché nel giudizio davanti al TAR si discuteva solo dell’autorizzazione all’ambulanza a noleggio con conducente.
Cosa cambia in pratica. In Calabria un’impresa funebre può ora chiedere l’autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente con ambulanza destinato ai trasporti non urgenti e programmati. Il divieto resta invece per il trasporto di soccorso e di emergenza. Vale anche il percorso inverso: chi gestisce solo il noleggio con conducente con ambulanza per trasporti non urgenti non è più escluso dall’attività funebre. La decisione riguarda la legge della Regione Calabria, ma il criterio usato dalla Corte vale come riferimento per le leggi regionali che pongono divieti analoghi.
Visualizza il provvedimento ufficiale: https://www.cortecostituzionale.it/scheda-pronuncia/2025/62