Compenso del commissario liquidatore del MOSE: norma illegittima (Corte cost. n. 71/2025)
La Corte costituzionale ha dichiarato illegittima una parte dell’articolo 4, comma 4-bis, del decreto-legge n. 68 del 2022, convertito nella legge n. 108 del 2022. Quella norma indicava quali criteri potevano essere usati per calcolare il compenso del Commissario liquidatore nominato per le opere del MOSE di Venezia, e ne lasciava fuori uno che invece doveva essere applicato.
Il caso. Nel 2020 una legge ha previsto la nomina di un Commissario liquidatore per il Consorzio Venezia Nuova e per la societa’ COMAR, con il compito di gestirli direttamente e di portare avanti il completamento del MOSE. La legge diceva che il compenso sarebbe stato determinato dal decreto di nomina, sulla base delle tabelle richiamate dalla stessa legge. Il decreto di nomina, del novembre 2020, pero’ il compenso non lo ha fissato: ha rinviato la quantificazione a un provvedimento successivo. Nel luglio 2022 il Commissario ha chiesto formalmente che si provvedesse. Poche settimane dopo, nell’agosto 2022, e’ entrata in vigore la norma poi finita davanti alla Corte, che ha elencato in modo puntuale quali criteri di calcolo si potevano applicare, escludendone altri. Nel luglio 2023 il ministero ha quantificato il compenso in circa 808.000 euro, applicando solo i criteri rimasti.
Il dubbio. Il Commissario ha impugnato il provvedimento davanti al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio. La tesi era che la norma del 2022 non chiariva il significato della legge del 2020, ma la cambiava a distanza di anni, riducendo un compenso gia’ maturato per un lavoro gia’ svolto. Il giudice amministrativo ha ritenuto il dubbio fondato e nel maggio 2024 ha rimesso la questione alla Corte costituzionale, per contrasto con l’articolo 3 della Costituzione, cioe’ con il principio di ragionevolezza.
La decisione. La Corte precisa prima di tutto che il Commissario non poteva contare sull’applicazione automatica di tutti i criteri previsti per gli amministratori giudiziari. Quei criteri, contenuti nel d.P.R. n. 177 del 2015, non sono tabelle rigide e alcuni funzionano solo a gestione conclusa; inoltre il ruolo del Commissario non coincide con quello dell’amministratore giudiziario. Cio’ su cui il Commissario poteva legittimamente contare era altro: che il compenso venisse determinato dopo, usando quei criteri adattati al caso concreto e applicati secondo buona fede.
Su questa base la Corte distingue. L’esclusione dei criteri che il giudice puo’ liberamente aumentare o ridurre, di quelli riferiti ad attivita’ tipiche del fallimento e di una maggiorazione prevista senza una percentuale minima non e’ irragionevole: si tratta di voci facoltative o estranee al lavoro effettivamente svolto, sulle quali nessuna aspettativa solida poteva formarsi, anche considerando l’interesse pubblico al completamento dell’opera. Diverso e’ il criterio dell’articolo 3, comma 4, del d.P.R. n. 177 del 2015, che riconosce una quota aggiuntiva calcolata sugli utili netti e sui ricavi lordi. Quel criterio remunera proprio i risultati della gestione diretta dell’azienda, e la gestione diretta era stata espressamente attribuita al Commissario dalla legge del 2020 e dal decreto di nomina. Escluderla dal calcolo significava non pagare una parte del lavoro affidato: per questo la Corte l’ha giudicata una scelta irragionevole e ha dichiarato illegittima la norma in quel punto.
Cosa cambia. Il compenso dovra’ essere ricalcolato tenendo conto anche di quel criterio. Il resto della norma del 2022 resta in vigore. Il principio pratico che se ne ricava e’ piu’ ampio: quando la pubblica amministrazione affida un incarico e rinvia a un momento successivo la determinazione del compenso, non puo’ poi intervenire con una legge per togliere dal calcolo proprio i criteri che remunerano l’attivita’ che ha chiesto e ottenuto. La revisione dei criteri resta possibile, ma non fino al punto di lasciare senza compenso una parte del lavoro gia’ eseguito.
Visualizza il provvedimento ufficiale: https://www.cortecostituzionale.it/scheda-pronuncia/2025/71