Acqua all’ingrosso in Sicilia: la tariffa la fissa la Regione (Corte cost. n. 59/2025)
La decisione. La Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni sollevate contro l’articolo 2, commi 1-bis, 1-ter e 1-quater, della legge della Regione siciliana 11 agosto 2015, n. 19, introdotti dalla legge regionale 10 agosto 2022, n. 16. Quelle norme affidano alla Giunta regionale la determinazione della tariffa per le opere di approvvigionamento idrico regionale di livello sovrambito, cioè il prezzo dell’acqua ceduta all’ingrosso, previo parere vincolante di una Commissione idrica regionale.
Il caso. In Sicilia il servizio idrico è organizzato in nove ambiti territoriali ottimali di dimensione provinciale, ciascuno con la propria assemblea territoriale idrica. Esiste però anche una grande rete di acquedotti di proprietà regionale che attraversa più province e porta l’acqua dalle zone ricche a quelle povere di risorsa. Rete e vendita all’ingrosso sono affidate a Siciliacque spa, società partecipata al 25 per cento dalla Regione. Con la delibera di Giunta 6 luglio 2023, n. 287, la Regione ha approvato la tariffa di questo servizio per il periodo 2016-2019. La delibera è stata impugnata davanti al TAR Sicilia dal gestore del servizio idrico di Palermo e dall’Assemblea territoriale idrica di Enna.
Il dubbio. Il TAR ha chiamato in causa la Corte per violazione dell’articolo 117, secondo comma, lettere e) ed s), della Costituzione, che riserva allo Stato la tutela della concorrenza e dell’ambiente. Secondo il giudice, il codice dell’ambiente affida in via esclusiva all’ente di governo dell’ambito il compito di predisporre la tariffa: la Regione non avrebbe potuto attribuirlo alla propria Giunta. Il secondo dubbio riguardava la tariffa unica per tutto il sovrambito, che non terrebbe conto delle differenze fra i singoli ambiti; il terzo, la norma sulla gratuità della partecipazione alla Commissione.
Il ragionamento della Corte. La Corte riunisce i due giudizi e distingue due cose che il rimettente aveva sovrapposto. Le norme statali richiamate riguardano la tariffa applicata all’utente finale, quella che l’ente di ambito deve predisporre. Le norme siciliane riguardano invece il prezzo che il grossista applica ai gestori dei singoli ambiti, un costo che poi rientra nella tariffa finale. La competenza dell’ente di ambito, ammette la Corte, si estende per analogia anche al grossista quando questo rifornisce un solo ambito o ha impianti in una collocazione territoriale delimitata, come prevede la regolazione dell’ARERA. Non vale però per il caso siciliano: una rete che serve più province, affidata a un solo operatore e da programmare nel suo insieme non ha più quel legame con il territorio del singolo ambito che giustifica la competenza dell’ente di ambito. Poiché manca una disciplina statale su questo punto, la Regione ha legittimamente usato la propria potestà legislativa residuale sui servizi pubblici locali. La competenza esclusiva e trasversale dello Stato, aggiunge la Corte, non può assorbire in anticipo le materie regionali e va esercitata nei limiti dell’adeguatezza e della proporzionalità.
Il rispetto delle regole nazionali. Le norme siciliane non tolgono nulla agli enti di ambito sulla tariffa all’utenza e non alterano la sequenza fissata dallo Stato: il metodo di calcolo e l’approvazione finale restano dell’ARERA, come la stessa norma regionale prevede. Su questo il caso si distingue dalla sentenza n. 93 del 2017, che aveva bocciato una precedente legge siciliana. Anche il rilievo sulla tariffa unica viene respinto: fissato un valore uguale al metro cubo per tutta la Regione, il costo per ciascun ambito dipende dai volumi d’acqua forniti, che riflettono le differenze fra i territori. La questione sulla gratuità della partecipazione alla Commissione è invece inammissibile, perché nei giudizi davanti al TAR non si discuteva dei compensi.
Cosa cambia in pratica. La tariffa dell’acqua venduta all’ingrosso in Sicilia continua a essere determinata dalla Regione, con il parere vincolante della Commissione idrica, e resta soggetta al metodo e all’approvazione dell’ARERA. Chi ne contesta l’importo può discuterne davanti all’Autorità e al giudice amministrativo, ma non che la Regione abbia il potere di fissarlo. Per gli utenti il prezzo dell’ingrosso resta un costo che si scarica sulla bolletta, ma la tariffa finale resta predisposta dagli enti di ambito.
Visualizza il provvedimento ufficiale: https://www.cortecostituzionale.it/scheda-pronuncia/2025/59