Avvocati: illegittimo il divieto di cancellarsi dall’albo (Corte cost. n. 70/2025)
La decisione. La Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo l’articolo 57 della legge n. 247 del 2012, la norma che vietava di deliberare la cancellazione di un avvocato dall’albo mentre è in corso un procedimento disciplinare. La stessa illegittimità è stata estesa all’articolo 17, comma 16, della medesima legge, che ripeteva il divieto con altre parole.
La norma. L’articolo 57 stabiliva che, dal giorno dell’invio degli atti al consiglio distrettuale di disciplina, la cancellazione dall’albo non poteva essere deliberata. L’iscrizione all’albo è la condizione per esercitare la professione di avvocato e comporta l’assoggettamento al potere disciplinare dell’ordine. La cancellazione può avvenire d’ufficio oppure su richiesta dell’iscritto che rinuncia all’iscrizione. La Corte di cassazione, dal 2003, leggeva il divieto in modo ampio: bloccava anche la cancellazione chiesta volontariamente dal professionista, per evitare che la rinuncia diventasse un modo per sfuggire al giudizio disciplinare.
Il caso. Un avvocato aveva chiesto di essere cancellato dall’albo perché gravi patologie gli impedivano ogni attività professionale. Il consiglio dell’ordine aveva rifiutato, perché erano pendenti diversi procedimenti disciplinari. Il Consiglio nazionale forense aveva invece dato ragione al professionista, valorizzando le condizioni di salute documentate e il diritto ai trattamenti previdenziali e assistenziali. Il consiglio dell’ordine ha impugnato quella decisione davanti alle sezioni unite civili della Corte di cassazione. Il punto era decisivo perché, per legge, la pensione di inabilità e quella di anzianità si possono ottenere solo dopo la cancellazione dall’albo.
Il dubbio del giudice. La Corte di cassazione ha ritenuto che il testo della norma fosse troppo netto per ricavarne, in via interpretativa, un’eccezione a favore di chi non può più lavorare. Ha quindi sollevato la questione davanti alla Corte costituzionale, lamentando la violazione degli articoli 2, 3, 4, 35 e 41 della Costituzione: la permanenza forzata nell’ordine comprimerebbe la libertà di autodeterminarsi, sarebbe irragionevole per una durata incerta e sacrificherebbe la libertà di lavoro. Ha anche osservato che, per proteggere l’azione disciplinare, sarebbe bastato sospendere i termini di prescrizione in caso di cancellazione volontaria.
Il ragionamento della Corte. La Corte ha condiviso il punto di partenza: il tenore letterale della norma non consentiva eccezioni. Ha poi riconosciuto che il divieto perseguiva uno scopo legittimo, cioè impedire che la rinuncia all’iscrizione vanificasse l’accertamento disciplinare. Ha ricordato che il potere disciplinare non tutela solo il decoro della categoria, ma anche l’affidamento che i cittadini ripongono nell’avvocato, il cui patrocinio serve a esercitare il diritto di difesa. Il divieto, però, non ha superato il test di proporzionalità. Il sacrificio imposto ha durata imprevedibile, perché la legge non fissa termini per concludere il procedimento davanti al consiglio distrettuale di disciplina né le successive fasi di impugnazione. Il vincolo resta anche quando l’avvocato ha perso la possibilità di esercitare e potrebbe accedere alle prestazioni previdenziali. Ne derivano la lesione della libertà di autodeterminazione, tutelata dall’articolo 2, e della libertà di lavoro, tutelata dall’articolo 4, oltre alla sproporzione contraria all’articolo 3. La Corte ha indicato che esistono strumenti meno restrittivi, come la sospensione della prescrizione dell’azione disciplinare, la sopravvivenza del procedimento già prevista nel pubblico impiego o il modello notarile, ma ha precisato che la scelta spetta al legislatore.
Cosa cambia. Da ora l’avvocato può ottenere la cancellazione dall’albo anche se è in corso un procedimento disciplinare. Chi ne ha i requisiti può quindi chiedere la pensione di anzianità o di inabilità, che presuppongono la cancellazione. Nell’attesa di una nuova legge, la cancellazione comporta l’estinzione del procedimento disciplinare in corso. La Corte ha però chiarito che non si estingue la pretesa sanzionatoria legata al fatto contestato: se il professionista chiede poi di essere reiscritto all’albo, l’azione disciplinare, se non è ancora prescritta, deve essere esercitata di nuovo sugli stessi fatti. La Corte ha inoltre chiesto agli organi professionali di vigilare con il massimo rigore per impedire pratiche abusive.
Visualizza il provvedimento ufficiale: https://www.cortecostituzionale.it/scheda-pronuncia/2025/70